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E' stato prorogato il periodo di tempo in cui è possibile inviare il prospetto di assunzioni disabili per le amministrazioni pubbliche: per l'anno 2018 sarà fino al 15 settembre

Dopo le novità introdotte in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono opportuni alcuni chiarimenti in merito alla sua attuazione. In particolare, l'articolo 10 di questo decreto ha introdotto una serie di  previsioni normative tra cui l’articolo 39-quater per il “Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Le nuove norme prevedono che venga verificata la corretta e uniforme applicazione della legge 68/1999, riguardante le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Per fare ciò, anche le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inviare entro il 31 gennaio il prospetto informativo al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente.

COS'E' IL PROSPETTO INFORMATIVO - Il Prospetto Informativo è una dichiarazione in cui i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
La trasmissione deve avvenire in modalità esclusivamente telematiche, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Prospetto non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.
L'invio del prospetto riguarda sia i datori di lavoro pubblici che privati con 15 o più dipendenti, costituenti la base per il calcolo della quota di riserva. Nel prospetto infatti sono indicati il numero complessivo di lavoratori dipendenti, il numero di lavoratori computabili nella quota di riserva e i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Successivamente, entro sessanta giorni dall'invio del prospetto informativo, le stesse amministrazioni pubbliche devono poi trasmettere, sempre in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva (modello di comunicazione). In tale comunicazione sono indicati, tra l’altro, eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse al fine di consentire una completa verifica della copertura delle quote di riserva.

NUOVE SCADENZE – Quest'anno la novità riguarda il periodo in cui è possibile inviare prospetto informativo e modello di comunicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche. Con la nota n. 7571 del 10 luglio 2018 di Anpa, Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri si chiarisce infatti che le Amministrazioni Pubbliche che non abbiano provveduto alla compilazione del prospetto informativo entro il 28 febbraio 2018, sono tenute a inviare il prospetto informativo, a prescindere dalla modifica della situazione occupazionale, entro il 15 settembre 2018, riferendosi, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2017.
A seguito dell'invio del prospetto informativo, le Amministrazioni Pubbliche con scopertura delle quote di riserva dovranno trasmettere - tramite procedura telematica - il modello di comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva che sarà disponibile a decorrere dal 23 luglio 2018 e fino al 15 settembre 2018, all'interno della Sezione "Strumenti e servizi" presente nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

COSA ACCADE IN CASO DI INADEMPIENZA – Per le amministrazioni pubbliche che non invieranno la modulistica necessaria a dimostrare la copertura delle quote di riserva  (cioè il prospetto informativo o il modulo della comunicazione, a seconda che le quote siano già rispettate o si preveda di coprire le mancanze in futuro), sarà il servizio per il collocamento mirato che si occuperà della situazione, agendo in due diverse direzioni:

1.    Se l'ente pubblico ha mancato di inviare il prospetto informativo, i servizi per il collocamento mirato intimeranno all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni.
2.    Se, invece, a seguito di mancata copertura delle quote obbligatorie non è stato inviato il modello di comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva, o, pur avendo inviato il modello di comunicazione, non abbia rispettato i tempi e le modalità di copertura delle quote di riserva indicati al suo interno, si attiverà l’avviamento numerico dei lavoratori con disabilità. In questo caso i servizi per il collocamento mirato inviteranno l’amministrazione a comunicare, entro i successivi trenta giorni, il profilo professionale da assumere per coprire la quota d’obbligo, e, se questa comunicazione non dovesse essere fatta, i servizi provvederanno comunque ad avviare numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico.

Per approfondire:

Il modello di comunicazione

La nota N.7571 del 19 luglio 2018


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Redazione


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