Menu

Tipografia

Nuova circolare INPS che riepiloga gli adempimenti per la gestione delle assenze equiparate a ricovero ospedaliero per lavoratori fragili

Come avevamo avuto modo di riferirvi, il Decreto Sostegni ha, tra le altre cose, prorogato fino al 30 giugno le tutele previste per i cosiddetti lavoratori fragili: nel suo recente messaggio (il n. 1667 del 23 aprile) l’INPS riepiloga, tra le altre cose, gli adempimenti per la gestione dell’assenza dal lavoro che viene equiparata a ricovero ospedaliero.

Ricordiamo che la tutela a cui si fa riferimento era stata introdotta originariamente dall’articolo 26 del Cura Italia ( decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei confronti dei lavoratori:
a) sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) oppure
b) ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (commi 2 e 2-bis). I Relativamente alla definizione di lavoratori fragili, i soggetti interessati dalla disposizione sono:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Inizialmente il termine di validità del provvedimento cui potevano accedere i lavoratori era stato stabilito fino al 15 ottobre 2020; disposizioni successive avevano poi portato la misure ad essere valida per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 e infine, con il comma 1, lettera a), dell’articolo 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), il legislatore è nuovamente intervenuto, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26).

Nel medesimo decreto viene inoltre precisato che questa tutela è riconosciuta al lavoratore solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Altro importante chiarimento riguarda una questione emersa fin dal principio: come conteggiare tale periodo? Farlo rientrare nel periodi di comporto (ovvero il periodo di assenza per malattia in cui un lavoratore conserva il posto di lavoro, ndr) nel oppure no? Ebbene, il decreto ha stabilito che tale periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Per quanto riguarda il limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS, si ribadiscono le indicazioni già fornite, da ultimo, con il messaggio n. 171/2021, circa il diritto al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

Per approfondire:

Messaggio INPS n°1667 del 23/04/2021

Redazione

Potrebbe interessarti anche:

Congedo COVID per genitori di figli con disabilità grave già fruibile: istruzioni INPS per la domanda

Redazione

Qui le ultime su Coronavirus, vaccini e disabilità

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione



Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy