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Nel caso di disabilità dei figli decade il limite di età dei 14 anni e il requisito della convivenza. Il provvedimento è già in vigore

Il Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre e pertanto in vigore dal giorno successivo, tra le altre misure prevede la proroga di un provvedimento a favore dei genitori lavoratori che era stato introdotto nel pieno della pandemia dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e che era scaduto a giugno scorso.

Proroga del Congedo Covid
Si tratta del Congedo parentale Covid, un congedo straordinario che potrà essere fruito fino a fine anno da parte di genitori con figli minori di anni 14 conviventi che siano malati di Covid, in quarantena o casa in Dad. L’articolo 9 del decreto legge proroga infatti la misura fino al 31 dicembre 2021.
Di seguito vediamo in particolare quanto previsto in caso di figli con disabilità grave, per i quali decade il requisito dell’età e della convivenza.

Congedi Covid con figli disabili
I lavoratori che abbiano figli con disabilità grave con riconoscimento della Legge 104 (articolo 3 comma 3) possono, indipendentemente dall’età del figlio, astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, in caso di:
- infezione da Covid del figlio,
- quarantena,
- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o
- chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.

Retribuzione durante il Congedo
Durante questo periodo di assenza, il lavoratore ha comunque diritto a percepire il 50% della retribuzione. Inoltre il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Il permesso può essere fruito da parte del genitore del figlio con disabilità grave, sia a ore che a giorni.

Possibilità di convertire il congedo parentale in congedo Covid
Nel caso in cui il genitore abbia già fruito di periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale dall’inizio dell’anno scolastico in corso fino al giorno dell’entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021) per:
a)sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio
b)sospensione   delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura
c) infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
d) quarantena del figlio
potrà convertire questi periodi nel congedo Covid.

Per approfondire:

Decreto fiscale (DL 146/2021)

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Redazione

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