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Il rimborso è fino al 60% della retribuzione erogata ai lavoratori con disabilità da lavoro

La Legge di Bilancio approvata a fine 2018 introduce alcune novità per quanto riguarda le iniziative a sostegno dell'occupazione lavorativa delle persone disabili.   In particolare, viene rafforzato l’incentivo per le aziende che assumono e reinseriscono persone con disabilità da lavoro.

La novità prevede che l’INAIL rimborserà al datore di lavoro il 60% della retribuzione erogata al lavoratore con disabilità da lavoro, destinatario di progetto di reinserimento lavorativo finalizzato alla conservazione del posto. Ne vediamo i dettagli.

I CONTRIBUTI GIA’ IN VIGORE - Attualmente esistono già dei contributi erogati dall’INAIL, per quelle aziende che assumono, con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, soggetti con disabilità da lavoro: si tratta di contributi fino a 150mila euro per:
-    abbattimento delle barriere,
-    adeguamento delle postazioni di lavoro
-    formazione.
Si tratta di misure introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, ci cui abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.

I NUOVI CONTRIBUTI - La novità del 2019 è che a queste agevolazione per le aziende si aggiunge un bell’aiuto anche sul fronte degli stipendi: la Legge di Bilancio appena licenziata prevede infatti che dal 2019 l’Inail rimborserà all’azienda anche fino al 60% di quanto corrisposto al lavoratore, a condizione che sia persona con disabilità da lavoro e che sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di  lavoro  che  alla  cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere  al lavoro  senza   la  realizzazione   degli   interventi   individuati nell'ambito del predetto progetto.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI – La legge precisa che i progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati  dall'INAIL.  Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore  di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli  interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento  lavorativo personalizzato non siano attuati  per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso.  

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE - Infine, altra novità è la partecipazione, dal 1 gennaio 2019, anche dell’INAIL al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui  all'articolo  23  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 rilasciato alle persone  con disabilità da lavoro in  cerca di  occupazione.
Le modalità di finanziamento saranno stabilite da un decreto che il Ministero del Lavoro dovrà licenziare entro i prossimi due mesi.


Per approfondire:

Il testo della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)
 

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Redazione


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