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La Circolare INAIL n.30 estende anche alle nuove assunzioni le misure di sostegno previste per la conservazione del posto di lavoro a persone con disabilità conseguite da infortuni sul lavoro

Interessante novità sul fronte lavoro disabili. E’ stata approvata il 25 luglio scorso la Circolare INAIL n.30, con la quale l’Istituto allarga le tutele e le misure già esistenti per il reinserimento occupazionale del lavoratore iscritto che consegua disabilità a seguito di malattie o infortuni sul posto di lavoro. La novità principale è che viene allargata la tutela, in via sperimentale, anche alle nuove assunzioni.

Questa novità rappresenta l’attuazione di quanto disposto dalla legge di Stabilità 2015, che ha attribuito all’Istituto nuove funzioni in questo ambito (funzioni stabilite dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166) , in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, rimodulate dai decreti legislativi n. 150 e n. 151 del 14 settembre 2015.

TUTELA PER LE NUOVE ASSUNZIONI –
Le misure già previste dal “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa” del 2016 si applicheranno da ora anche agli assistiti Inail con disabilità da lavoro causata da un infortunio o da una malattia professionale, nei casi di inserimento in nuova occupazione, per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’Istituto.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE –
Nel favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti con disabilità da lavoro, l’Inail metterà in campo importi stanziati di anno in anno a copertura delle spese che dovranno sostenere le aziende, con la possibilità di richiedere una anticipazione fino al 75% delle stesse.
Nel dettaglio, alle imprese che dovranno predisporre quegli accomodamenti ragionevoli  per i lavoratori che rientrano in attività dopo un infortunio da lavoro, Inail rimborserà fino a un massimo di 150mila Euro per ciascun progetto personalizzato.
Il rimborso avrà questi massimali:

  • Fino a 95mila euro per attività di abbattimento delle barriere architettoniche (sono compresi interventi edilizi, impiantistici  e domotici)
  • Fino a 40mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (attraverso arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione)
  • Fino a 15mila euro per la formazione


PER QUALI CONTRATTI
– I nuovi contratti interessati da questo sostegno dell’Inail  per le nuove assunzioni di persona con disabilità da lavoro tutelata dall’Istituto sono contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche flessibili o a tempo determinato.
Escluso il lavoro di tipo autonomo previsto, invece, per i soli interventi di conservazione del posto di lavoro.

Per approfondire:

"Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’articolo 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Redazione

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