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L’assenza dal lavoro per congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con Legge 104 può rientrare nel conteggio del periodo di comporto: vediamo quando

Una recente sentenza della Cassazione si è occupata di congedo straordinario e periodo di comporto, stabilendo che in quest’ultimo, ovvero nel totale di giorni di malattia nei quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, vanno inseriti anche i giorni coperti da congedo straordinario per assistere un familiare con grave handicap, se la richiesta di tale congedo non è stata preventivamente comunicata al datore di lavoro.

IL CASO – Il caso di specie è quello di un lavoratore che aveva fatto ricorso contro il suo licenziamento, avvenuto per superamento del periodo di comporto. Nel periodo di comporto (ovvero nel totale dei giorni di malattia che il lavoratore ha diritto ad avere nel corso dell’anno, mantenendo il posto di lavoro), l’azienda aveva inserito anche il periodo di congedo straordinario, che l’INPS aveva regolarmente concesso al lavoratore per l’assistenza di un familiare disabile, ma che non era stato comunicato al datore di lavoro.

LA SENTENZA - Nella sua sentenza, la Corte ha indicato la mancanza di comunicazione da parte del lavoratore al suo datore come violazione di un suo preciso obbligo, in contrasto con le fonti regolatrici dell'istituto e, in particolare, con l'art. 4, comma 2, I. n. 53/2000 e con il Regolamento di attuazione emanato ai sensi del successivo comma 4 (decreto n. 278/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali).
La Corte precisa infatti che la richiesta non solo deve essere trasmessa all'I.N.P.S. per le verifiche di competenza (e in quanto soggetto che subisce l'onere finanziario del congedo), ma anche al datore di lavoro, per l'adozione delle misure organizzative che la richiesta dovesse rendere necessarie e comunque per il compimento, anche nell'interesse del dipendente, delle attività di cui alle disposizioni richiamate.
Per questo motivo, il licenziamento è stato confermato dalla Corte.

IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO – Ricordiamo che ai sensi del d.lgs. n. 151/2001 è prevista la possibilità di usufruire, da parte del lavoratore dipendente privato, di un periodo di congedo straordinario retribuito nel quale è possibile assentarsi dal lavoro per assistere un familiare disabile con certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92).  L’assenza del lavoro può arrivare fino ad un massimo di due anni nell’intero arco della vita lavorativa, ed è frazionabile. In questo periodo al lavoratore spetta l’indennità a carico dell’INPS, pari all’ultima retribuzione.

L’OBBLIGO DI RICHIESTA E RISPOSTA - Al riguardo si osserva che il lavoratore che intenda fruire del congedo per assistere familiari con disabilità in condizione di gravità, ha l'obbligo di presentare la richiesta di congedo straordinario al proprio datore di lavoro, secondo ciò che emerge chiaramente dalle previsioni del D.M. 21 luglio 2000, n. 278 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari. In particolare, l'art. 2, comma 4, prevede che "il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente"; prevede inoltre che "l'eventuale diniego", come "la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato" o "la concessione parziale del congedo", debbano essere motivati dal datore di lavoro (in relazione alle condizioni stabilite dal Regolamento e alle ragioni che non consentono la sostituzione del dipendente), il quale è tenuto a riesaminare la domanda "su richiesta del dipendente", nei successivi venti giorni, e ad assicurare "l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione".

Per approfondire:

Il testo della sentenza

Il testo del d. Lgs. N.151/2001

Congedo straordinario retribuito


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Redazione

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