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Prorogati i tempi per fruire del congedo COVID-19 per i lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi, e introdotta la frazionabilità oraria

Con il messaggio n.29020 del 21 luglio scorso, l’INPS è tornato sull’argomento dei congedi “straordinari” per emergenza COVID-19, che erano stati introdotti dall’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per consentire ai genitori lavoratori di assentarsi dal lavoro per gestire i figli fino ai 12 anni di età (e senza limite di età per figli con disabilità in situazione di disabilità grave certificata secondo l’articolo 3 comma 3 della legge 104), a casa da scuola a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, percependo il 50% della retribuzione ordinaria.

ESTENSIONE DEL PERIODO DI FRUIZIONE
L’INPS precisa che, come previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (ovvero la legge di conversione del Decreto Rilancio, ndr), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, viene esteso il periodo in cui si può fruire dei congedi COVID-19, istituiti a favore dei in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi. Si possono quindi utilizzare i congedi COVID 19 dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni (gli iniziali 15 giorni sono stati portati a 30 dal decreto Rilancio, ndr).
Si può già procedere alla richiesta di presentazione della do,manda del congedo sul sito internet dell’INPS; che è stato aggiornato per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020.

FRUIBILITÀ AD ORE
Inoltre, sempre la legge di conversione del Decreto Rilancio (la L. n. 77/2020) ha introdotto anche la possibilità di fruire del congedo COVID-19 anche in modalità oraria, a partire dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge). L’INPS precisa inoltre che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020. L’INPS conclude informando che saranno fornite prossimamente le indicazioni per la presentazione della domanda di congedoCOVID-19 in modalità oraria.

Per approfondire:

Il messaggio INPS n.2902

In disabilicom:

INPS. Permessi per assistere figli disabili: compatibilità tra congedi, permessi legge 104 e altre misure

Redazione

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