Menu

Tipografia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le istruzioni e il riparto delle risorse per il triennio 2018-2010 destinate alle regioni che le utilizzeranno per interventi di sollievo e sostegno destinati ai caregiver familiari

Finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale (e quindi operativo) il decreto del 27 ottobre 2020 (ne avevamo parlato qui) firmato dai Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, contenente i Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020”.

Si tratta dell’atteso decreto che, in sostanza, dovrebbe finalmente suddividere tra le varie regioni le risorse e dare il via libera operativo all’utilizzo dei soldi del fondo per i caregiver familiari, istituito ormai 4 anni fa e ancora bloccato. Il fondo, lo ricordiamo, era stato costituito a fine 2017 (articolo 1, comma 254 della Legge 205/2017), modificato poi dal decreto legge n. 86/2018, convertito in Legge n. 97/2018, prevedendo il finanziamento di singoli interventi diretti a sostegno del caregiver. In totale la cifra è di complessivi 70 milioni di euro per il trienni 2018-2020 (20milioni per il 2018 e 25 per gli altri due).

GLI STEP DEL FINANZIAMENTO- Il decreto stabilisce che le regioni utilizzino le risorse che ciascuna riceverà dal fondo per attuare degli interventi di sostegno e sollievo dei caregiver familiari. Per fare ciò, ciascuna Regione dovrà inviare, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, degli indirizzi di programmazione al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, insieme a specifica richiesta di ottenere le risorse indicate per ciascuna regione. Alla richiesta va allegata una scheda con il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da   finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi.
Successivamente, se gli interventi saranno ritenuti coerenti con la finalità del fondo, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, all' erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione.
A quel punto la palla passa alle regioni, che entro 60 giorni devono trasferire le risorse agli ambiti territoriali interessati dai programmi di interventi.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI – Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto stabilisce che le risorse devono essere usate dando priorità:
-          ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto; (vediamo nel prossimo paragrafo chi sono i caregiver secondo questa definizione, ndr)
-          ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
-           a   programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

CHI SONO I CAREGIVER FAMILIARI - Per capire chi concretamente potrà fruire delle misure di sostegno che verranno messe in campo, è utile ricordare, a questo punto, chi intende il legislatore col termine “caregiver familiare”. Il decreto, e quindi gli Interventi che saranno finanziabili attraverso le ricorse del Fondo, si riferisce alla definizione di Caregiver che la legge 2015/2017 dà all’articolo 1, comma 255:
Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga   durata   ai   sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

QUANTE RISORSE PER CIASCUNA REGIONE
Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze. L’allegato 1 riporta la suddivisione delle risorse per gli anni 218-2019, l’allegato 2 la tabella per il 2020.
Qui sotto, le tabelle:
ANNI 2018-2020

tabella fondi caregiver 2018 2019
ANNO 2020

tabella fondi caregiver 2020
In disabilicom

DDL 1461: ecco cosa prevede il disegno di legge sui caregiver familiari depositato in Senato

Covid e misure attualmente in vigore per persone con disabilità, legge 104 e caregiver

Bonus mamme caregiver

Redazione

Qui tutti gli articoli su Coronavirus e disabilità

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy