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Per la Cassazione fanno fede le leggi regionali del primo ricovero e, se previsto, paga comunque la Asl di residenza, anche se il ricovero è fuori regione

Sulla questione delle RSA e dei pagamenti relativi (es. la retta della casa di riposo devono pagarla i figli?) torna l’ADUC con una interessante chiarimento che può essere utile a tutti coloro che vogliano capire quali siano le competenze in fatto di copertura pubblica della retta (quota sanitaria e/o sociale) della struttura RSA quando il ricovero è extraregione.

A questo proposito, l’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori) ricorda che ci sono state alcune sentenze, ma prende a modello per un commento in particolare l’ultima in ordine di tempo, quella della Cassazione Civile, sez. terza, la n. 19353 del 3 Agosto 2017, la quale ribadisce come, in caso di trasferimento del cittadino ricoverato, gli oneri di spesa ricadano sulla Regione di destinazione del soggetto che vi sia trasferito. Capita, infatti, che Asl e Comuni si dichiarino non obbligati al pagamento per di spettanza pubblica per mere ragioni territoriali. Ma andiamo per ordine.

IL CASO – La sentenza si riferisce al caso specifico di una RSA nella quale era stata ospitata una persona inizialmente residente in Lombardia e poi trasferitasi (anche di residenza) ad Alessandria. La questione era se il ricovero del cittadino lombardo presso la ASL di Alessandria dovesse ricadere a carico della Asl piemontese. La Corte d’Appello di Torino aveva respinto la richiesta, in applicazione del “principio di territorialità”: la legge piemontese, infatti, nega questo rimborso se non autorizzato dalle autorità sanitarie piemontesi (cosa che infatti era mancata). Tuttavia la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, basandosi soprattutto su due principi: quello dell’Universalità del Sistema Sanitario Nazionale e sulla rilevanza del trasferimento di residenza anagrafica dell'ammalato.

UNIVERSALITA’ VS TERRITORIALITA’ DEL SSN – Le prestazioni sanitarie erogate dal SSN gravano sullo Stato e su tutto il Sistema Sanitario Nazionale: a stabilirlo è la legge n. 833 del '78, quella che istituisce il Sistema Sanitario Nazionale. Inoltre, tra le prestazioni sanitarie che il SSN è tenuto a fornire, ci sono anche quelle sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (l. 502/92, art. 3 septies comma 5). Pertanto questo genere di prestazioni, se esistono i requisiti (sanitari, economici o sociali) a fondamento del ricovero, devono essere dovute, ovunque sul territorio nazionale. Inoltre queste prestazioni sono erogate secondo il principio di universalità, ossia in base alla libera scelta del cittadino sul dove curarsi, secondo motivate ragioni.
Inoltre la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la legge regionale del Piemonte che sottoponeva a previa autorizzazione il ricovero di un cittadino proveniente da altre Regioni (Sent. 267 del 1998). Al contempo, la Corte ha stabilito che non è possibile applicare la legge regionale del luogo dove la persona si è trasferita ma, per ciò che riguarda il rimborso degli oneri, ci si deve riferire alla legge regionale del luogo di primo ricovero. Nel caso di specie la Legge Lombarda autorizza il pagamento dei ricoveri extraregionali e come tale va applicata (cosa del resto in linea con le normative statali su richiamate).

A conferma dell’orientamento, in questa sentenza la Cassazione ha anche stabilito che, se c’è un cambio di residenza anagrafica, passano alla nuova Asl gli oneri di ricovero, anche se di mezzo c’è un cambio di regione.

Abbiamo parlato di questo argomento anche qui:
Ricovero RSA malati gravi Alzheimer: la retta è a carico del Sistema Sanitario


Per approfondire:

Il testo della sentenza

Redazione

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