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La natura prettamente sanitaria delle prestazioni rese ai malati di Alzheimer all'ultimo stadio, ne fa rientrare le stesse tra la quota a carico dello Stato

Rispetto alle rette delle Residenze Sanitarie Assistenziali per ricoveri di persone con Alzheimer, una recente sentenza del tribunale di Monza si uniforma a quelle della Corte di Cassazione in materia.

Secondo il tribunale lombardo, se la persona ricoverata ha una forma di Alzheimer grave, che necessita quindi di prestazioni sanitarie oltre a quelle assistenziali (vedi vitto e alloggio), l’intera retta è a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Pertanto né il ricoverato né la sua famiglia sono tenuti ad alcun pagamento.

RIPARTIZIONE DEI COSTI – Normalmente l’usuale criterio di ripartizione dei costi per le spese del ricoverato in RSA è questo:
-quota sanitaria a carico della Asl
-quota sociale/alberghiera a carico dell’utente o, nel caso di incapienza dello stesso, del Comune.

LA DIFFERENZA DI PRESTAZIONI - L’articolo 1 del DPCM 8 agosto 1985 precisa che sono “attività di rilievo sanitario quelle che richiedono personale e tipologie d’intervento proprie dei servizi socio assistenziali purchè siano diretti immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute e si estrinsechino in interventi a sostegno dell’attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo". Non rientrano tra queste quelleesclusivamente socio assistenziali”, in particolare i ricoveri in strutture protette meramente sostitutivi dell’assistenza familiare, ove il personale svolge meramente una attività di mera assistenza e sorveglianza.

Il DPCM 14.2.011 ha distinto tra:
a) “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”: di competenza dei Comuni con partecipazioni alla spesa da parte dei cittadini
b) “prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a carico del SSN.

Nel caso della persona con patologia grave di Alzheimer, questa distinzione tra le prestazioni diventa molto labile, pertanto si parla di prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria, ossia a preminente carattere sanitario, il che le rende di competenza sia tecnica che economica del Sistema Sanitario.

IL CASO DI MONZA – Nel caso in oggetto, la figlia di una donna con Alzheimer ricoverata in una RSA era stata chiamata dalla struttura a pagare la retta di ricovero (ben 39.274,66 euro), che la donna si era impegnata a pagare, con un accordo, nel caso in cui la madre non fosse stata in grado di coprire le spese. Il tribunale ha stabilito che la donna non è tenuta a pagare nulla e che, anzi, le spetta un rimborso di quanto versato. Il nodo sta nella tipologia delle prestazioni fornite alla ricoverata. Come si può leggere nella sentenza, tra le motivazioni addotte dal tribunale, vi è il fatto che la persona avesse bisogno non solo di una mera assistenza e sorveglianza ma, come comprovato dai documenti prodotti, le sue gravi condizioni di salute avessero richiesto prestazioni anche sanitarie, oltre che socio assistenziali. A questo punto la competenza passa al SSN che è tenuto a coprire tali costi.

RIMBORSO DI QUANTO GIÀ VERSATO DALLA FAMIGLIA - In aggiunta a questo, il Tribunale ha definito nullo l’impegno sottoscritto dalla famiglia di provvedere al pagamento giornaliero della retta dell’anziana donna nel caso in cui lei non fosse stata in grado di farvi fronte. Il richiamo qui è a un caso analogo del 2012 e relativa sentenza della Cassazione.
La sentenza si conclude infine con la condanna al pagamento delle spese a carico del soccombente, e con il rimborso di quanto indebitamente corrisposto alla RSA da parte della famiglia della ricoverata.

RIFERIMENTI NORMATIVI – Come detto, non si tratta della prima pronuncia con questo orientamento. Con la sentenza n. 617/2017 dello scorso 23 febbraio 2017 il tribunale di Monza si uniforma a questa tendenza già tracciata dalla Cassazione, che in precedenti pronunce era giunta alla medesima conclusione. Per tracciare una sorta di percorso, queste le “tappe normative”:
- art. 30 della legge 730 del 1983 e successive modificazioni,
- Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1003 del 1993 e
- Sentenza della Corte di Cassazione la n. 4558 del 2012 (di cui abbiamo parlato qui)
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 22776 del 2016.


Per approfondire:
Testo sentenza

Sul tema segnaliamo un accurato approfondimento a cura dell’ADUC- Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
 
In disabili.com:
Avvocato risponde: RICOVERO RSA GRATUITO PER I DISABILI GRAVI?
Le rette per i ricoveri in RSA non devono essere a carico dei famigliari del disabile

Francesca Martin

 

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