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Le disposizioni sono in vigore dal 27 novembre 2021

Mentre dal prossimo 6 dicembre entreranno in vigore le nuove regole relative all'introduzione del Super Green Pass per contrastare la pandemia da Covid, segnaliamo una indicazione relativa alle persone con disabilità, contenuta nel decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, contenete “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali”.

In particolare, il decreto modifica, all’articolo 4, l’articolo 9bis, comma 1 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , riguardante  l’accesso in zona bianca a determinati servizi e attività, previsto solo se in possesso del Green Pass. Ebbene, la modifica di tale articolo alla lettera d, riguardante l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,  di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, prevede l’esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Tradotto: gli accompagnatori di persone anziane non autosuffcienti o disabili non autosufficienti potranno accedere agli spazi sportivi su menzionati senza obbligo di avere il Green Pass.

 L’articolo recita ora così: A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguentiservizi e attivita':   
 a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso ((...)); ((14))    ((a-bis) alberghi e altre strutture ricettive)); ((14))    
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,nonche' attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all'articolo 5; (12)    
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;   
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centribenessere, anche all'interno di strutture   ricettive,   di   cuiall'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso ((, nonche'spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo dicertificazione   per   gli   accompagnatori   delle   persone   non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita')); ((14))    
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;  
f) centri termali, salvo che per   gli   accessi   necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali diassistenza e allo svolgimento   di   attivita'   riabilitative   oterapeutiche, parchi tematici e di divertimento;    
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di   cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;    
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;    
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino',di cui all'articolo 8-ter;   
i) concorsi pubblici.  

Per approfondire

decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 ,

In disabilicom

Esenzioni Obbligo Green pass: cosa deve fare chi non si vaccina contro il Coronavirus

Redazione

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