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Il D.I. n. 182 e tutti i suoi allegati erano stati bocciati dal TAR Lazio dopo il ricorso del Comitato No Esonero, composto da una serie di associazioni

Colpo di scena nella vicenda dei nuovi PEI, piani educativi individualizzati per gli alunni e studenti con disabilità, che lo scorso anno era stato oggetto di riforma poi annullata dal Tar del Lazio a seguito di un ricorso promosso da un gruppo di associazioni: è di ieri la notizia che il Consiglio di Stato si è espresso sull’appello proposto dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia e delle Finanze, ribaltando la sentenza del tribunale amministrativo laziale.

Ebbene, il Consiglio di stato ha ribaltato la sentenza del TAR Lazio (sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021) che aveva annullato il D.I. n. 182 e tutti i suoi allegati, recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

LE MOTIVAZIONI DELLA BOCCIATURA DEL TAR
Ricordiamo che la sentenza del TAR aveva in particolare motivato tale bocciatura rilevando tre elementi: il primo, riguardava la tipologia di strumento, ovvero il decreto, anziché un regolamento, per introdurre norme generali in materia di inclusione scolastica; il secondo, bocciava la composizione del GLO (Gruppi di Lavoro Operativi), diversa da quanto previsto dalla norma originaria, infine veniva bocciato l’elemento dell’esonero da alcune discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

LA NOTA OPERATIVA DEL MIUR
A seguito della bocciatura, il Ministero aveva emanato una nota operativa per regolare la gestione delle pratiche relative al PEI dopo la bocciatura della riforma. Oggi, la nuova sentenza che rimette le carte in tavola.

LA NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Tra le altre cose, nella sentenza del Consiglio di Stato si legge che, in merito alla natura stessa del decreto numero 182 del 2020, il tipo di intervento è caratteristico dell’atto amministrativo generale giacché esso regola non già una serie indeterminata di casi ai quali attribuisce, innovando l’ordinamento, uno specifico rilievo giuridico prima non esistente, bensì singole diverse concrete situazioni e vicende per le quali la norma di rango primario, ovvero il decreto legislativo 66/2017 poi modificato dal decreto legislativo 96/ 2019, necessitava di un atto amministrativo di carattere lato sensu applicativo.

Correttamente dunque un atto che non è stato qualificato regolamento e che non ne contiene gli elementi costitutivi non è stato sottoposto alla procedura prevista dall’articolo 17 della legge 400 del 1988. E ciò a differenza di altri atti attuativi previsti dallo stesso decreto legislativo numero 66 del 2017 i quali presentano – al contrario di quello che qui viene in rilievo – i caratteri della generalità, dell’astrattezza e dell’innovatività nell’ordinamento giuridico.

Nella sentenza si ricorda che il decreto impugnato, infatti, disciplina l’assegnazione delle misure di sostegno ed il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Si tratta di aspetti evidentemente attuativi, di natura tecnica, che chiariscono i criteri di composizione e il modo di operare dei gruppi di lavoro l’inclusione e che mirano ad uniformare a livello nazionale le modalità di redazione dei P.E.I.

E il caso di ribadire dunque che il pur evidente carattere innovativo dell’atto in questione, predisposto per l’appunto a regolare quelle situazioni che, attuando il medesimo principio innovativo dell’ordinamento giuridico, necessitano tuttavia di una valutazione concreta delle modalità da porre in essere, si riferisce alla organizzazione di situazioni diverse e come tali anche in potenziale conflitto di interesse.

Si legge inoltre che Nella specie l’atto impugnato non è idoneo a ledere interessi concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo, che renda attuale l’eventuale pregiudizio, radicando l’interesse alla reazione in sede giurisdizionale.

IL COMMENTO DEI RICORRENTI
Il Comitato No Esonero, promotore del ricorso, commenta così la sentenza:
Il Consiglio di Stato ha riformato  la citata sentenza del TAR Lazio rigettando l'originario ricorso.
È bene evidenziare come la decisione tuttavia non entra nel merito delle illegittimità che erano state denunciate nel ricorso e ritenute sussistenti nella sentenza del TAR Lazio, ritenendo che il DI 182 sarebbe un atto amministrativo di portata generale e che la diretta impugnabilità dello stesso sarebbe possibile solo in presenza di un provvedimento applicato nei confronti del singolo studente che renda concreto l'eventuale pregiudizio, legittimando così l'interesse alla proposizione di un ricorso giudiziale.
Questo significa, per esempio, che laddove un singolo studente venisse esonerato da alcune materie piuttosto che vedesse ridotto l'orario, così come nel caso non venissero ammessi al GLO tutti gli esperti indicati dalla famiglia, quest'ultima ben potrebbe proporre ricorso al TAR territorialmente competente ed in tale sede verrebbe giudicata la legittimità del DI 182 non valutata dal Consiglio di Stato.
Pur dovendo prendere atto del contenuto della sentenza, si osserva che la stessa non solo non ci sembra condivisibile, in quanto delegittima gli enti esponenziali e le associazioni che, invece, anche alla luce delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sono portatrici proprio di questo tipo di interesse avverso tali atti, tema di cui neppure si occupa il Consiglio di Stato nella odierna sentenza.
Tuttavia ciò che più preoccupa ed amareggia è constatare che la difesa avverso la lesione dei diritti delle persone con disabilità, ed in questo caso dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse è posta a carico delle famiglie che, qualora ne abbiano le possibilità economiche, saranno costrette ad agire in giudizio per sentire affermare l'illegittimità di atti che prevedono l'applicazione di istituti come l'esonero o la riduzione orario, ovvero che pregiudichino la partecipazione delle famiglie o degli specialisti ai GLO.
Il tutto ovviamente ingolfando ulteriormente i già affollati Tribunali Amministrativi Regionali.
Il Comitato #NoEsonero tuttavia intende insistere fermamente nelle proprie istanze e resterà accanto alle famiglie, proseguendo nella difesa del diritto alla piena ed efficace inclusione scolastica mettendo in campo ogni risorsa possibile, vigilando sulla corretta applicazione delle norme e resistendo rispetto ad applicazioni illegittime delle stesse, se pure attraverso l'uso del DI 182 che, per le ragioni che più volte abbiamo espresso e che sono state condivise dal TAR Lazio e, ripetiamo, non smentite dal Consiglio di Stato, contiene gravi profili di illegittimità.    

Per approfondire:

Il testo della sentenza

Redazione

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