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Piani di integrazione degli apprendimenti e piani di apprendimento individualizzato: tutte le misure per gli eventuali recuperi nel prossimo anno scolastico

Il 16 maggio il MIUR ha pubblicato l’Ordinanza n. 11 riguardante la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. L’ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti.

I docenti aggiornano, se necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti. Il collegio dei docenti integra, se necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito. Tale integrazione al PTOF è da intendersi pro tempore.

LA VALUTAZIONE – I docenti procedono alla valutazione degli alunni in merito all’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni che presentano livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti predispongono il piano di apprendimento individualizzato. Nei casi in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

PIANO DI APPRENDIMENTO INVIDIDUALIZZATO E PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. I docenti individuano, inoltre, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano il primo periodo didattico e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. Esse sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.

ALUNNI CON DISABILITA’ – Per gli alunni con disabilità si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, se necessario, integra il piano educativo individualizzato.

ALUNNI CON DSA E ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto per gli alunni con DSA. Il piano di apprendimento individualizzato, se necessario, integra il piano didattico personalizzato in entrambi i casi.

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE – Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, o dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante. Tali modalità di valutazione si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

APPROFONDIMENTI

Ordinanza valutazione

In disabili.com

Quali criteri per la valutazione?

Tina Naccarato

 
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