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La sentenza: mille euro per ogni mese in cui non è stato assegnato il sostegno per il numero di ore necessario

Con la sentenza 5668, depositata il 2 dicembre scorso, il Tar Campania non solo ha riconosciuto il diritto di un’alunna disabile all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per un numero adeguato, ma ha anche condannato il Miur al risarcimento del danno.

La vicenda riguarda una bambina di scuola dell’infanzia per l’inclusione della quale sono state assegnate solo due ore e mezza di sostegno al giorno. La famiglia ha presentato ricorso al TAR ritenendo la misura inadeguata al bisogno educativo della piccola e, quindi, a garantirle l’esercizio del diritto all’inclusione scolastica. I genitori hanno inoltre richiesto la condanna del Miur al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in mille euro per ogni mese in cui non è stato assegnato il sostegno nel rapporto 1/1.

Il Tar Campania ha accolto il ricorso ed ha condannato il Miur al risarcimento del danno, motivando la decisione in una sentenza di oltre 100 pagine che afferma il diritto di un alunno con disabilità all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alla sua specificità. La particolarità della sentenza è però nel fatto che è stata accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il Tar campano ha evidenziato il ruolo del Piano Educativo Individualizzato (PEI), quale culmine della fase procedimentale volta all’assegnazione dell’insegnante per ciascun alunno, all’interno del D. Lgs. n. 66/2017, che impone al dirigente scolastico di attribuire a ciascun alunno disabile un numero adeguato di ore di sostegno.

I giudici hanno accolto la domanda di accertamento del diritto della bambina ad avere la presenza dell’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica. Tale disposizione, infatti, si configura come l’unico modo per tutelare il diritto all’istruzione. Per tale ragione, nel PEI devono essere obbligatoriamente indicate le ore di sostegno necessarie all’esercizio del diritto allo studio, al fine di scongiurare che gli alunni fruiscano solo formalmente del percorso di istruzione.

In molti altri ricorsi la domanda di risarcimento del danno è stata respinta, dato che essa deve basarsi sulla specifica prova di quali siano state le conseguenze pregiudizievoli sull’alunno causate dall’illegittimità degli atti. Il Tar Campania ha invece cambiato approccio, sulla scorta di alcune recenti pronunce della Cassazione grazie alle quali il risarcimento non è collegato alla sola valutazione del pregiudizio subito. Il danno può essere infatti dimostrato con tutti i mezzi di prova quali il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, determinando il risarcimento del danno tenendo conto del danno dinamico relazionale (danno esistenziale), dovuto alla mancanza dell’insegnante protratta per un tempo sufficiente a compromettere la finalità di inclusione dell’alunno e del danno da sofferenza interiore (danno morale”), che consiste nella compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, con la lesione della serenità familiare, le sofferenze e la frustrazione che un alunno con disabilità prova nel ritrovarsi in classe senza insegnante di sostegno, di cui necessita.

L’inclusione è un diritto. La non discriminazione è un diritto.  La scuola è un diritto. Ad affermarlo, sempre più spesso, sono i giudici.

Ancora una volta, solo grazie alla produttiva caparbietà dei genitori, un alunno con disabilità può godere quantomeno delle condizioni necessarie per poter esercitare il diritto allo studio.

APPROFONDIMENTO
TAR condanna il MIUR

In disabili.com
Numero massimo di ore di sostegno


Tina Naccarato

Photo by Jerry Wang on Unsplash


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