Menu

Tipografia

Alcune sentenze assegnano il docente di sostegno per tutto il tempo scuola

Molto spesso, soprattutto in presenza di situazioni di gravità, le famiglie presentano ricorsi ai tribunali amministrativi per avere ore di sostegno in deroga. La sentenza della C.C. n. 80/10 ha infatti stabilito che le esigenze di bilancio non possono inibire l’esercizio del diritto allo studio e, pertanto, sempre più spesso i genitori ottengono ore di sostegno in più attraverso i ricorsi, riaffermando le richieste delle risorse indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Generalmente, per prassi consolidata, si è soliti indicare come il massimo delle ore attribuibili quelle previste per una cattedra, vale a dire 25 ore alla Scuola dell’Infanzia, 22 alla Scuola Primaria – le altre 2 sono di programmazione – e 18 alle Scuole Secondarie. Solitamente, cioè, con rapporto 1:1 si intende il numero di ore di lezione di ogni docente del grado di scuola frequentato dall’alunno con disabilità.
Tuttavia, è doveroso aggiungere, tali ore non corrispondono a quelle del tempo scuola, che prevede in tutti i casi un numero di ore superiore rispetto a quello di ciascun docente. Naturalmente, nelle ore in cui non è presente il docente di sostegno, l’alunno ha pieno diritto a frequentare la scuola, essendo alunno anche di tutti i suoi docenti curricolari.

Nella realtà, però, si cerca sempre più spesso di coprire il maggior numero di ore possibili, anche alternando la presenza del docente di sostegno a quella dell’educatore o dell’assistente. Vi sono casi, cioè, in cui una delle preoccupazioni di docenti e famiglie avere sempre una figura di riferimento dedicata, a prescindere dal ruolo educativo che ricopre.

A questa realtà si aggiunge oggi una nuova tendenza, vale a dire quella dei giudici che interpretano il cosiddetto rapporto 1:1 come presenza di un docente per il sostegno per tutto il tempo scuola. Alcune sentenze, infatti, sulla base dell’indicazione nel PEI del massimo delle ore, attribuiscono ore di sostegno corrispondenti a quelle del tempo scuola frequentato dall’alunno. Pertanto assegnano alle classi 30 o anche 40 ore di sostegno, nel caso del tempo pieno.
In sede di formulazione dei PEI, cioè, come previsto dalla L. 122/10, viene indicato il numero delle ore di sostegno necessarie. Nel caso in cui si indichino 40 ore e ne vengano assegnate 22, le famiglie possono presentare ricorso. Alcuni giudici rigettano la richiesta, altri assegnano 40 ore di sostegno. Nessuna norma, infatti, prevede che con il massimo delle ore si debba intendere il numero delle ore di un docente e non manca chi interpreta il rapporto 1:1 come presenza di un docente di sostegno per tutto il tempo scuola. Vi sono sentenze che fanno riferimento ai diritti costituzionali e alla legge 104/92, ma anche ai posti in deroga previsti dalla L. 449/97.

Una sintesi molto interessante è stata preparata da S. Nocera e riporta non solo alcune sentenze in merito, ma anche alcune importanti riflessioni, con qualche timore. Al di là del notevole impegno di spesa, infatti, c’è da chiedersi se questa tendenza a coprire tutte le ore possibili non si traduca nella delega totale, in quella marginalizzazione escludente che invece vorrebbe combattere.

E’ vero, certamente, che vi sono situazioni di gravità che necessitano di particolare supporto. Tuttavia, ciò non significa un percorso sempre parallelo a quello dei compagni, un lavoro scolastico altro rispetto a quello dei pari, la distanza abissale dai docenti curricolari, la loro deresponsabilizzazione rispetto all’alunno con disabilità.
Avere 40 ore di sostegno è un bene? E’ un male? Difficile dirlo. Le famiglie scelgono sempre ciò che credono sia il meglio per i loro figli. Tuttavia, come scrive acutamente S. Nocera, ad esse potrebbe accadere quanto  accaduto a quel fedele che, avendo chiesto a S. Antonio la grazia di riuscire a saltare sul proprio somaro, prese uno slancio tale da sorvolarlo e cascare dall'altra parte.

APPROFONDIMENTI

Sentenza n.1
Sentenza n.2
 

Potrebbe interessarti anche:

Sostegno: la prassi dei ricorsi al TAR
 
Ore in deroga per il sostegno a scuola
 

Tina Naccarato


Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy