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In queste settimane, con l’approssimarsi delle scadenze per la compilazione del PEI, sono molte le voci e le posizioni sul da farsi dopo la sentenza del Tar. Eppure non c’è nulla di particolare da fare: basta solo lavorare per l’inclusone, come sempre

Con la sentenza n. 9795/21 del 14 settembre scorso, il TAR del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/20 e dei suoi allegati: Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1.

Il Ministero dell’Istruzione ha poco dopo emanato una nota con la quale ha informato le scuole su quanto disposto dal Tar ed ha soprattutto fornito indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.

Cosa accade adesso? Come bisogna agire nel GLO per la stesura del PEI? Quale modello bisogna utilizzare?

Il Ministero ricorda che in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/17 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:
a)      al piano educativo individualizzato -PEI, con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione, all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici ecc.
b)      ai Gruppi per l’inclusione scolastica.

A – In merito al primo punto, dunque, ricordiamo quindi che il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle   figure professionali   specifiche   interne   ed   esterne   all'istituzione scolastica, con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Esso individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Il PEI esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

B – In merito al secondo punto, invece, ricordiamo che presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di consulenza e proposta all’USR, di supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) e di supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Cosa fare dunque, dopo la sentenza del TAR? Niente di particolare: bisogna solo, dopo il periodo di osservazione, riunirsi come sempre nel GLO e stilare il PEI, utilizzando un modello rivisitato, che tenga conto di quanto previsto dalla sentenza del TAR.

Soprattutto, va da sé, bisogna lavorare per l’inclusione…

APPROFONDIMENTI

Decreto interministeriale n. 182/20

Nota n. 0002044 del 17 settembre

In disabilicom

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Tina Naccarato

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