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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma regionale che limitava il servizio di trasporto scolastico disabili per esigenze di bilancio

Quante volte si sente dire che questo o quel servizio viene ridotto, eliminato, rimosso perché non ci sono soldi? Sì, perché, alla fine della fiera, il più delle volte non è la mancanza di volontà, ma di risorse a limitare servizi e, di conseguenza, diritti.

Capita però che talvolta il diritto prevalga sulla spietata legge del portafoglio: è il caso di una sentenza che ristabilisce questa priorità, il rispetto ai diritti dei bambini con disabilità a usufruire del trasporto scolastico, servizio così necessario.

IL CASO ABRUZZO - Lo scorso dicembre la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza (la n. 275 del 19 ottobre 2016, depositata il 16 dicembre 2016) che conferma una pronuncia del TAR Abruzzo, dichiarando incostituzionale una norma della regione che rischiava di subordinare il  diritto dei bambini ad avere il trasporto scolastico, ad esigenze di bilancio.  
La controversia era sorta tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara. Era successo che la Giunta Regionale avesse coperto meno del previsto 50% delle spese sostenute nelle annualità 2006-2012 per lo svolgimento del servizio di trasporto e di assistenza specialistica degli studenti con disabilità dalla Provincia di Pescara.
Il Tar Abruzzo, nel 2014, aveva quindi sollevato la questione della illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2-bis della legge Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 nella parte in cui  stabilisce che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo "nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa".

I RILIEVI NELLA SENTENZA - Così, tra le altre cose, nella sentenza: il (…) rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all'intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilità e obbligatorietà del finanziamento. Viceversa l'inciso "nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio", contenuto nell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall'art. 6 della medesima legge. In tal modo, il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall'ente territoriale e, nella fattispecie, dalla norma censurata.

LA CONFERMA DELLA CORTELa Corte Costituzionale pertanto – si legge nella sentenza - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)", limitatamente all'inciso, "nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa".

I RIFERIMENTI- La decisione della Consulta  si fonda, tra gli altri,  sui riferimenti all'art. 10 della Costituzione e all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l'effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell'erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.

Per approfondire:
Il testo della sentenza
 
In disabili.com:
TAR obbliga comune a garantire il trasporto scolastico a disabile
Trasporto scolastico alunni disabili: come funziona?


Redazione

 

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