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esami_di_statoIl Ministero dedica particolare attenzione alle esigenze degli studenti disabili

Tra meno di due settimane migliaia di studenti si troveranno alle prese con il temutissimo Esame di Maturità (o meglio Esame di Stato, secondo la più recente ma non molto seguita denominazione).
Quest’anno si comincia il 25 giugno con la prima prova scritta, il tema d’italiano, si prosegue il giorno dopo con la prova d’indirizzo (scritta, grafica o scritto-grafica) e il 29 con la terza prova, stabilita dalla Commissione con modalità e su materie varie. Infine, gli orali.

Vediamo da vicino quali sono i punti fondamentali dell’Ordinanza 40 dell’8 aprile 2009, che disciplina lo svolgimento dell’Esame di Stato nell’anno scolastico 2008/09.

- La media finale. Sono ammessi a sostenere l’Esame solo gli studenti che hanno conseguito la media finale del 6, e il voto di condotta ne è parte integrante; chi ha ottenuto un voto di condotta inferiore al 6, non viene comunque ammesso all’Esame. A partire dall’anno scolastico 2009/10, invece, saranno ammessi all’Esame solo gli studenti che avranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.
- Accesso diretto per i più bravi. Gli studenti che alla fine della quarta hanno ottenuto 8 in ogni materia, condotta compresa, e che hanno ottenuto 7 in ogni materia in seconda e in terza, sono automaticamente ammessi all’Esame.
- Privacy garantita. Se la valutazione finale dell’Esame dovesse risultare inferiore al punteggio minimo (60/100), verrà pubblicata con la semplice dicitura €˜esito negativo‑¬, senza specificare i singoli voti.

L’Ordinanza contiene inoltre alcune importanti indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami da parte degli studenti disabili, sia con disturbi cognitivi, sia fisico-sensoriali.
L’art.12 comma 7, innanzitutto, invita la Commissione a tenere €˜in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)‑¬ durante le prove scritte, eventualmente prolungandone anche il tempo di svolgimento.
L’articolo 17, poi, tratta specificamente delle situazioni di handicap, stabilendo la possibilità per la Commissione di predisporre prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e di consentire l’assistenza da parte di personale specializzato e l’utilizzo di mezzi tecnici particolari (comma 1).
Per venire incontro alle esigenze di non vedenti e ipovedenti, i testi delle prime due prove scritte sono trasmessi dal Ministero anche in braille o in formato ingrandito, a seconda delle necessità ; la Commissione valuta poi se sia necessario trasferirli anche su supporto informatico (comma 2).
Infine, gli studenti che hanno seguito un percorso didattico individualizzato possono sostenere prove differenziate (senza che quest’indicazione compaia nei tabelloni pubblici dell’istituto), che rilasciano l’attestazione stabilita dall’art. 13 del D.P.R. n.323/1998.

Dalla Redazione di Disabili.com, un grandissimo in bocca al lupo a tutti i Maturandi 2009!


INFO:

Il testo completo dell’Ordinanza Ministeriale 40/2009

Il testo completo del D.P.R. n. 323/1998

Sito del Ministero dell’Istruzione: http://www.pubblica.istruzione.it/


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[Elena Moreni]

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