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Dal primo gennaio 2019 saranno attivi i Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT), chiamati a verificare le richieste delle scuole e a proporre la quantificazione delle risorse di sostegno

Il D. Lgs. n. 66/17, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità introduce, all’art. 9, notevoli cambiamenti nei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica rispetto a quanto previsto dall’art. 15 della L. 104/92, che sostituisce. In particolare, i commi 4-7 prevedono che per ogni ambito territoriale venga istituito un Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Si tratta di un gruppo che sarà composto da un dirigente tecnico o scolastico (che lo presiede), da tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, da due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e da uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.  Il GIT riceverà dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verificherà e formulerà la relativa proposta all'USR. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività e per il coordinamento degli interventi di competenza deidiversi  livelli  istituzionali  sul territorio, il GIT sarà integrato dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, dagli Enti locali e dalle ASL.

L’aspetto che ci preme sottolineare, come abbiamo già evidenziato in passato, è la procedura di assegnazione delle risorse per il sostegno, che appare alquanto farraginosa, dal momento che vi sarà l’intermediazione di un nuovo gruppo, il GIT, tra le richieste dei dirigenti e l’assegnazione delle stesse da parte degli uffici scolastici. Il ruolo del GIT appare burocratizzante e ciò certamente non aiuterà l’ottimizzazione dei tempi per l’assegnazione delle risorse. Non solo. Si tratta di un gruppo che non conosce concretamente gli alunni, le classi, le risorse disponibili, il contesto. Non mancano gli interrogativi sul valore aggiunto che esso potrà apportare. In qualche modo pare delegittimare il ruolo delle scuole e dei dirigenti nella quantificazione delle richieste, in ottica di controllo e razionalizzazione. Il GIT dovrà essere attivo dal 1 gennaio 2019 ed avrà dunque un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle singole scuole, poiché avrà il compito di verificarle.

Cosa vuol dire verificare in tale contesto? Come sarà fatto? Molti interrogativi giungono dalle stesse famiglie che in passato hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi per ottenere ore di sostegno in deroga. Se la quantificazione dei fabbisogni va inserita nei PEI, se i dirigenti scolastici formulano le richieste in base a tale quantificazione, quale ruolo può avere il GIT se non quello di controllare che tali richieste siano coerenti col fabbisogno? In base a cosa stabilità tale coerenza?  E soprattutto, se sarà il GIT ad avere l’ultima parola nella definizione della proposta da presentare agli uffici scolastici, cosa potranno fare le famiglie nel caso vengano assegnate poche risorse rispetto a quanto richiesto? Si apre forse una nuova stagione di ricorsi contro nuovi soggetti?

Anche Ernesto Ciraci, presidente del Movimento insegnanti di sostegno a tutela degli alunni con disabilità (MIsos) nutre profonde perplessità e preoccupazioni in merito alla nuova procedura nell’assegnazione e quantificazioni delle ore di sostegno affidata al GIT: tale organo di nomina burocratica è composto da tecnici che non hanno nessuna conoscenza diretta dell’alunno, per tanto si opera un preoccupante cambio di rotta con la precedente normativa che prevedeva invece  la quantificazione delle ore di sostegno attraverso il PEI così come previsto dal comma 5 art. 10 della Legge n 122/10. La grande paura consiste nel fatto che attraverso questa nuova procedura ci possa essere “un risparmio” sul numero delle ore per motivi di bilancio, che proviene da un organo che non conosce oggettivamente e direttamente i bisogni dei nostri alunni. Il nostro auspicio è che il nuovo governo prima dell’entrata in vigore della nuova procedura, apporti dei correttivi a tutela del diritto allo studio per gli alunni con disabilità, rintroducendo il comma 5, art. 10 della legge n 122/10 ossia la quantificazione delle ore tramite PEI, peraltro come stabilito anche dalla stessa Legge 104/92.


APPROFONDIMENTI

Gruppo per l'Inclusione Territoriale

In disabilicom

La “nuova” inclusione: cosa cambia?
 

Tina Naccarato

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