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Le norme stabiliscono che la cura igienica degli alunni con disabilità spetta ai collaboratori scolastici. Vengono però formati per questo delicato compito?

Già in passato ci siamo occupati dell’assistente di base igienico-personale, vale  a dire della figura di assistenza materiale di cui necessitano gli alunni con disabilità non autonomi nell’uso dei servizi igienici. Fin dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) - Comparto Scuola - del triennio 1998/2001, tra le mansioni del collaboratore scolastico viene indicata l'assistenza agli alunni con disabilità nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. La nota del MIUR n. 3390/01 ha poi indicato gli standard di competenza per un qualificato esercizio di tale funzione di assistenza, prevedendo percorsi formativi di puericultura, igiene, relazionalità, individualizzazione, nozioni di pronto soccorso e di prima assistenza. Tali mansioni sono state poi ribadite nel CCNL 2002/2005. Nelle azioni di valorizzazione delle figure di Assistenti, Tecnici ed Amministrativi (ATA), il CCNL ha previsto l'individuazione di uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni con disabilità da avviare a specifici percorsi di formazione.

Più di recente siamo tornati ancora sull’argomento, poiché il D. Lgs n. 66/17 è  intervenuto sulla questione prevedendo nuove importanti disposizioni. In tale norma si prevede, infatti, che i collaboratori vengano assegnati per lo svolgimento dei compiti di assistenza tenendo conto del genere degli alunni.

Non sono mancate, però, le perplessità circa tali disposizioni normative, data la delicatezza di un compito assegnato a personale che ricopre già molti altri ruoli. Vi sono alunni, infatti, che necessitano di una figura di assistenza pressoché continua, che difficilmente può essere affidata a personale che ricopre molte altre mansioni. Una nota sindacale ha inoltre ritenuto illegittimo obbligare il collaboratore scolastico a questa mansione, non essendo uno specialista.

Nei giorni scorsi vi è stato un interessante scambio epistolare in merito tra l’avvocato S. Nocera ed un gruppo di collaboratori scolastici, dal quale sono emerse posizioni molto distanti. I collaboratori hanno evidenziato il loro mansionario vario, sovraccaricato di un ulteriore compito. Hanno sottolineato, inoltre, che tale ruolo dovrebbe essere ricoperto da personale qualificato: il cambio del pannolino non è assolutamente un’operazione semplice, in quanto non si parla di neonati, ma di persone ormai grandi… Comprenderete quindi tutte le difficoltà che troviamo nel sollevarli, muoverli, nel fare delle manovre e movimenti che potrebbero essere pericolosi… Tutto ciò senza alcuna tutela, senza alcun regolamento per i soggetti interessati… Chiediamo che venga al più presto revocata questa mansione di fatto assolutamente estranea al nostro profilo professionale, per affidarla a personale socio-sanitario specializzato… Ritenendo profondamente ingiusto ciò, siamo fermamente convinti e pronti a denunciare in tutte le sedi di competenza. La dignità dei minori, dei disabili e dei lavoratori va rispettata.

Dura è stata la replica di S. Nocera, il quale ha evidenziato che le organizzazioni sindacali confederali hanno firmato il CCNL dopo avere consultato gli iscritti ed hanno stabilito che i collaboratori scolastici che spontaneamente o su incarico del Dirigente Scolastico avrebbero dovuto svolgere il delicato compito dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità, avrebbero dovuto frequentare un corso di formazione sufficiente per acquisire le competenze richieste. Hanno inoltre stabilito che al termine del corso i collaboratori venissero inquadrati alla qualifica superiore e ricevessero un rimborso forfettario di circa 1.000 euro annui, senza aumento dell’orario di lavoro. Tale compenso è entrato nella base pensionabile, a differenza di tanti altri emolumenti. Il D. Lgs. n. 66/17 ha previsto che i compiti di assistenza igienica devono essere assegnati nel rispetto del genere degli alunni e quindi anche dei collaboratori. La Sentenza 22786/16 della Corte di Cassazione, infine, ha stabilito che i collaboratori scolastici che si rifiutano ingiustificatamente di eseguire l’ordine di servizio del Dirigente Scolastico circa l’obbligo di assistenza igienica agli alunni con disabilità, commettono il reato e ha condannato gli inadempienti al risarcimento dei danni.

I collaboratori intendono portare avanti la loro battaglia: riteniamo che tale mansione non abbia assolutamente nulla a che fare con il nostro lavoro. Noi non ci sentiamo rappresentati dai Sindacati che hanno firmato il CCNL e riteniamo profondamente inqualificabile da parte delle istituzioni, lasciare i ragazzi disabili alla nostra mercé…

Le norme, è evidente, sono chiare in merito. Resta però da chiedersi se effettivamente la cura igienica degli alunni con disabilità sia un compito coerente con il mansionario dei collaboratori e se essi ricevano concretamente quella formazione necessaria per svolgere tale compito con competenza.

APPROFONDIMENTI

Assistenza igienica degli alunni con disabilità: come ottenerla?

In disabili.com

Inclusione: qual è il ruolo del personale ATA?

Photo by Pexels

Tina Naccarato

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