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Dopo il Tar Lazio anche il Consiglio di Stato accoglie la richiesta dell’Associazione Luca Coscioni, condannando il Ministero della Salute a intervenire sul tema con l'attivazione dell'istruttoria imposta per legge

Il Consiglio di Stato ha definitivamente accolto la  class action pubblica promossa dall’Associazione Luca Coscioni contro il Ministero della Salute, per il diritto delle persone con disabilità all’ottenimento di ausili e protesi (parliamo di carrozzine, montascale, deambulatori, sollevatori ecc) adeguati alle loro esigenze.

La vicenda, ricostruisce Filomena Gallo, avvocata e Segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, è partita dopo che l’associazione aveva  "chiesto in tutte le forme possibili ai  Ministri della Salute che si sono succeduti dal 2017, di attuare le normative in vigore, per rimuovere immediatamente ogni ostacolo che impedisce a chi ne ha bisogno di ricevere i giusti  e idonei dispositivi in base alle proprie esigenze (ausili e protesi), ma senza mai ricevere nessuna risposta”.
Da lì, la decisione di procedere alla Giustizia Amministrativa attivando una class action, con l’obiettivo di far valere il diritto dei cittadini ad ottenere l'ottenimento di ausili protesici personalizzati sulla base delle singole esigenze.

L’ANTEFATTO – NOMENCLATORE E FORNITURA AUSILI
Oggetto del contendere sono le modalità di erogazione degli ausili, che sono disciplinati dal Nomenclatore Tariffario: il d.m. del 27 agosto 1999 n. 332, aggiornato poi con i LEA (livelli essenziali di assistenza) nel nuovo d.P.C.M. 12 gennaio 2017. L’aggiornamento del 2017 ha registrato alcuni cambiamenti nella classificazione e quindi erogazione degli ausili ai cittadini disabili: l’allegato 5 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha suddiviso le tipologie di ausili in due elenchi:
- elenco 1, concernente gli ausili su misura, cioè quelli fabbricati appositamente in base alla prescrizione redatta da un medico specialista;
- elenco 2, suddiviso a sua volta in elenchi 2a e 2b, concernenti rispettivamente gli ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato e gli ausili di serie pronti per l’uso.
Nella riorganizzazione degli elenchi , alcune tipologie di ausili contenuti nel d.m. del 1999 nell’elenco 1 (ausili su misura) sono state trasposte nell’elenco 2, nonostante siano destinate ad assistiti con bisogni particolarmente complessi.
Ciò ha comportato che mentre in precedenza tali tipologie di ausili erano erogate con le modalità di fornitura dei dispositivi realizzati su misura (dunque, a tariffa per ogni tipologia inclusa nell’elenco, con l’individuazione del dispositivo ad personam e con possibilità per l’assistito di scegliere un tecnico di fiducia da cui ottenere la prestazione), con lo spostamento nell’elenco 2, le stesse devono essere fornite dalle Asl, che ne stabiliscono il costo e le acquistano mediante gare di appalto, con conseguente impossibilità per l’assistito di individuare l’ausilio più adatto alle proprie specifiche esigenze e di scegliere l’erogatore della prestazione.
Il legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di fornitura di alcuni specifici dispositivi protesici con l’art. 30-bis, l. n. 96 del 2017, prevedendo:
- al comma 1 che, per assicurare che i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2a e 2b del citato allegato 5 e identificati dai codici di cui all’allegato 1-bis, l. n. 96 del N. 09209/2022 REG.RIC. 2017 siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità gravi e complesse, le Regioni debbano adottare procedure ad evidenza pubblica che prevedano l’intervento di un tecnico abilitato che provveda all’individuazione e alla personalizzazione degli ausili.
- al comma 2 che “Nel caso in cui la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del
presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell’elenco 1 dell’allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

LA CLASS ACTION E IL RICORSO
Stante quanto previsto dalla Legge, l’Associazione Luca Coscioni aveva dunque mosso class action contro il Ministro della Salute per inadempienza rispetto quanto previsto dalla legge.
In prima battuta il TAR Lazio ha accolto, ad agosto 2022, la class action, ordinando, con a sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, 2 agosto 2022, n. 10870)  all’Amministrazione l’attuazione di quanto previsto dall’art. 30-bis, il quale prevede di verificare, coinvolgendo anche le associazioni di persone disabili, se le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa siano adeguatamente soddisfatte attraverso le modalità di erogazione dei dispositivi protesici predisposte e, in caso contrario, attuare interventi correttivi.
Ma il Ministero della Salute ha deciso di ricorrere, sostenendo che le esigenze di contenimento della spesa pubblica (derivanti da un eventuale trasferimento dei dispositivi elencati nell’allegato 1-bis nell’elenco 1) renderebbero superflua ogni istruttoria.
A questo punto il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale verifica non può essere anticipata e surclassata dalla verifica sull’impatto economico la quale, sia pure necessaria, deve tenere conto che gli interventi di cui si discute mirano al soddisfacimento di diritti fondamentali e irriducibili della persona, quali la salute e la dignità umana.
Pertanto il Consiglio ha accolto la richiesta dell’Associazione Coscioni e ordinato al Ministero  di avviare e concludere il procedimento previsto dall’art. 30-bis, comma 2, l. n. 96 del 2017, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, riguardante le verifiche sull’effettivo soddisfacimento delle specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa nell’erogazione dell’assistenza protesica e, in caso la verifica dia esito negativo, di dare conto delle specifiche ragioni per le quali si ritiene di formulare o meno la proposta al Ministero della Salute di trasferimento degli ausili elencati nell’allegato 1-bis (art. 30-bis comma 1) della l. n. 96 del 2017 nell’elenco 1 del d.P.C.M. 12 gennaio
2017.

IL COMMENTO
Ora vigileremo sulla concreta attuazione delle indicazioni del Consiglio di Stato
per pungolare le istituzioni e farle uscire da un immobilismo che sta creando gravissimi disagi alle fasce più deboli della popolazione" – dichiara l'avv. Filomena Gallo, che aggiunge: "l'attuale esecutivo ha inteso come primo atto del suo mandato impugnare una decisione del Tar Lazio su un tema molto importante che riguarda i diritti delle persone con disabilità. Oggi i Giudici del Consiglio di Stato hanno confermato quella decisione, promossa dalla nostra Class Action, condannando il Governo a rispettare la legge in merito alle procedure da applicare nell' erogazione di ausili e protesi  che concretamente ricadono sulla qualità della vita e sui diritti delle persone con disabilità.
Dichiara Dario Capotorto, avvocato Amministrativista che ha patrocinato il giudizio per conto dell'Associazione, "Siamo molto soddisfatti del risultato processuale, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Con il sostegno di tutti, possiamo spingere le istituzioni a dare attuazione ai diritti fondamentali secondo il percorso tracciato dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali in tema di disabilità. La pronuncia del Consiglio di Stato premia soprattutto l'impegno e il sostegno delle persone intervenute nel giudizio che hanno saputo far sentire la loro voce. Un ringraziamento speciale anche ai Colleghi Avv.ti Angelo Calandrini, Rocco Berardo, Massimo Clara, Chiara Geremia e Francesca Re, del collegio legale di studio e difesa*, che hanno assistito in giudizio le persone con disabilità raccogliendo le segnalazioni dei gravissimi disservizi, su cui manca tuttora un lavoro di ricognizione e monitoraggio da parte degli enti preposti". 

*Collegio legale di studio e difesa: Dario Capotorto, Chiara Geremia, Filomena Gallo,  Francesca Re, Angelo Calandrini, Rocco Berardo, Massimo Clara.

Per approfondire:

Il testo della sentenza del Consiglio di Stato

Redazione

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