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Con la nuova circolare, il MIT ha fissato le nuove date di proroga di patenti, fogli rosa e attestazioni sanitarie

Con la proroga dello stato di emergenza causa Coronavirus fino al 15 ottobre 2020 contenuta nella delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, sono state anche aggiornate le proroghe alle validità e relative scadenze delle patenti di guida, le quali restano valide per 7 mesi ancora o fino al 31 dicembre 2020, in base a dove si guida e al periodo di scadenza del documento. Ad essere aggiornati sono anche i termini e le scadenze di foglio rosa e permessi provvisori.

Il quadro è intricato, e deve tenere conto di due disposizioni vigenti: il Regolamento UE 2020/698, che proroga di 7 mesi la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e la norma di cui all’art. 104, del d.l. 18/2020 e succ. mod., per effetto della quale le patenti di guida italiane in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale.

Per chiarire la disciplina in vigore, il 27 agosto il Ministero dei Trasporti ha emanato una circolare (la 22916)  che riepiloga tutte le scadenze, sostituendo integralmente la precedente del 12 giugno 2020. Ne riportiamo, di seguito, una sintesi dei principali punti, raccomandando una lettura completa dell’intera circolare.

SCADENZE PATENTI DI GUIDA
In base a dove si guida, le scadenze della patente seguono queste regole:
- Patenti rilasciate in Italia:
1. con scadenza compresa TRA IL 1 FEBBRAIO 2020 E IL 31 MAGGIO 2020:
mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020 e succ. mod., mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;

2. patenti con scadenza compresa TRA IL 1 GIUGNO 2020 E IL 31 AGOSTO 2020:
il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;

3. patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 30 DICEMBRE 2020:
mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020 (art. 104 DL n. 18/2020 e succ. mod.).

- Patenti rilasciate fuori dall’Italia da altro Paese UE
Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).

SCADENZE FOGLIO ROSA
La validità del foglio rosa (ovvero le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida), se in scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogata al 13 gennaio 2021 (d.d. 268 del 12 agosto 2020).
Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre 2020, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

ATTESTAZIONI SANITARIE
Al punto d) la circolare precisa che i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un’ istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);

I permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).

Per approfondire:

Qui la circolare completa


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Redazione

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