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L’interpello dell’Agenzia delle Entrate riguardante la decadenza dall’agevolazione IVA per l’acquisto auto con iva agevolata riservata a persone con disabilità


La legge prevede la possibilità, in presenza di particolari requisiti e condizioni, di usufruire di agevolazioni auto per persone disabili. Tra queste, quella di poter acquistare un’auto ogni 4 anni con iva agevolata al 4% anziché al 22%. Per poter accedere a questa agevolazione è necessario che siano presenti alcuni requisiti legati sia alla condizione di disabilità accertata, sia all’eventuale obbligo di adattamento del veicolo, sia alla situazione fiscale del richiedente il beneficio.

Sulla questione dell’iva agevolata per acquisto auto disabili è tornata anche in questi giorni l’Agenzia delle Entrate, che ha risposto ad un interpello in materia. In particolare, la domanda era: se la persona che ha acquistato l’auto con iva agevolata in realtà non ne aveva diritto perché il familiare con disabilità non risultava fiscalmente a suo carico, come fare per regolarizzare la propria posizione? Riassumiamo qui i punti salienti del documento dell’Agenzia delle Entrate che, oltre a rispondere in merito alla questione, ricorda criteri e presupposti per godere dell’agevolazione all’acquisto auto con iva ridotta.

QUALI VEICOLI HANNO DIRITTO ALL’IVA AL 4% - Sono soggetti ad IVA agevolata del 4 per cento gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Si tratta, tra l’altro, dei veicoli:
- di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel,anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

- gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

COSA DICE LA LEGGE  - L’applicazione dell’aliquota ridotta ai veicoli destinati al trasporto o guida idi persone con disabilità è stata introdotta originariamente dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, e disciplinata dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986.

QUALI DOCUMENTI PRODURRE - Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA con aliquota del 4 per cento, deve produrre al concessionario la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.

LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO - In base all’articolo 3 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data della cessione, il cedente è tenuto a comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente, la data dell’operazione, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente nonché la targa del veicolo ceduto.
I veicoli devono essere immatricolati ed iscritti “nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata”, come previsto dall’art. 2 del decreto.
L’articolo 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, dispone, inoltre, che gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

SE IL DISABILE NON E’ A CARICO DELL’ACQUIRENTE – Come visto, quindi, le agevolazioni relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti, e possono essere fruite tanto dal disabile qaunto dalla pèersona di cui egli risulti fiscalmente a carico.
Nella fattispecie del caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, , l’autovettura acquistata, benché utilizzata per i fini previsti dalla norma, è stata intestata ad un soggetto che non possiede il requisito di cui al citato n. 31 della Tabella A, parte seconda, poiché il disabile non è fiscalmente a suo carico. A questo punto, comunica l’Agenzia delle Entrate, il soggetto acquirente, non avendo diritto ad usufruire dell’aliquota iva agevolata, deve versare la differenza di imposta rispetto a quella che ha già pagato al concessionario all’atto dell’acquisto. Come fare? L’agenzia specifica che:
Per consentire al contribuente di adempiere a tale obbligo si può utilizzare la medesima procedura prevista nel caso in cui ricorra l’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, ai sensi del citato comma 37. Pertanto, in generale, l’interpellante dovrà provvedere a comunicare la rappresenta assenza di presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente, anche mediante le medesime modalità e con identiche informazioni presenti nell’istanza di interpello in oggetto. Sarà cura dell’Ufficio competente, poi, procedere a recuperare la differenza di imposta non versata, utilizzando il medesimo avviso di liquidazione previsto dalla procedura di cui all’articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Per approfondire:

Il testo dell’interpello n. 230 del 12 luglio 2019

Decreto ministeriale - Ministero delle Finanze 16 maggio 1986

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Redazione

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