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La domanda di esenzione dal pagamento del bollo auto per persone con disabilità (o familiari) andrà presentata alla Regione Veneto attraverso il Portale Bollo Auto tramite SPID o CIE. Vediamo chi può richiederla e come fare

L’esenzione dal bollo auto è tra le agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità più utili a limitare le spese. Segnaliamo quindi una novità significativa introdotta da quest’anno per l’esenzione dalla tassa auto per persone con disabilità residenti in Veneto.

Dal 2 gennaio 2023 le domande di esenzione bollo auto da parte di persone con disabilità che vivano in Veneto va presentata direttamente alla Regione (Direzione Politiche Fiscali e Tributi), che subentra alla gestione dell’Agenzia delle Entrate. Nel Portale della tassa auto è stata infatti inserita una nuova sezione dedicata a questa categoria di utenti che da quest’anno potranno inoltrare le domande di esenzione direttamente on line da casa utilizzando lo SPID, compilando un format predefinito e allegando la documentazione necessaria direttamente con la domanda di esenzione”.

Ricordiamo che, quando una persona con disabilità beneficia già dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, non deve ripresentare domanda ogni anno, a meno che non siano cambiate le condizioni che hanno determinato la concessione dell’agevolazione stessa.

CHI PUÒ CHIEDERE L’ESENZIONE
il soggetto con disabilità (attenzione: non tutti i disabili), UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA, oppure
- il familiare UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità

A tale proposito:
chi è fiscalmente a carico: (per essere fiscalmente a carico, deve possedere un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, oppure dal 1° gennaio 2019, a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
E’ familiare della persona disabile: 
coniuge; il genitore, anche naturale che abbia riconosciuto il figlio, e adottivo.
Anche il coniuge legalmente ed effettivamente separato; figlio (compreso quello adottivo); genero o nuora; suocero o suocera; fratello o sorella (anche unilaterale); nonno o nonna, purché in questi ultimi casi vi sia la convivenza con la persona con disabilità.)

PER QUALI DISABILITA’
L’esenzione è concessa SOLO in presenza dei seguenti requisiti, che devono essere accertati dalle Commissioni mediche pubbliche competenti e riportati nei verbali di handicap ed invalidità, che devono espressamente riportare le VOCI FISCALI, ossia le norme di legge sopra indicate. In caso contrario, è necessario chiedere una rettifica o integrazione all’Inps.
Elenco dei requisiti:
  1. persona CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE PERMANENTI  (art. 8 L. 27.12.1997 n. 449). Solo in questo caso è necessario l’adattamento del veicolo in funzione della minorazione di tipo motorio di cui la perdona disabile, (anche se trasportata), è affetta. L’adattamento deve risultare dalla carta di circolazione.
    Deve risultare anche dalle prescrizioni della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119 Codice della Strada, se il veicolo è guidato dal disabile abilitato alla guida e munito di patente speciale.
    Ai sensi dell'art. 4 della L.R. del Veneto n. 30 del 23 dicembre 2022 (Legge di stabilità regionale 2023), l'adattamento non è necessario "nel solo caso di minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104..."
  2. persona NON VEDENTE O SORDOMUTA(art. 50, comma 3, L. 21.11.2000 n. 342);
  3. persona CON DISABILITA’ PSICHICA O MENTALE DI GRAVITA’ TALEda avere determinato il riconoscimentodell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388). Rientra in questa tipologia la persona con Sindrome di Down (L. 289/2002 e art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388);
  4. persona CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE O AFFETTO DA PLURIAMPUTAZIONI (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388).

Per ciascuna casistica è previsto l’invio, unitamente alla domanda di esenzione, anche di verbali o certificazioni specifiche (rimandiamo la lettura dell’elenco alla pagina dedicata)

REQUISITI DEI VEICOLI
L’esenzione dal pagamento del bollo auto per beneficiario con disabilità può essere erogata per un solo veicolo, non cointestato, adibito in via esclusiva o prevalente alla mobilità del soggetto disabile, purchè in presenza dei seguenti REQUISITI:
1. limiti di cilindrata (indicata nella carta di circolazione):
-fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina o ibrido;
-fino a 2800 centrimetri cubici, per vetture diesel o ibrido;
2. di potenza non superiore a 150 kW, per veicoli con motore elettrico.

TIPOLOGIE DI VEICOLI
L’esenzione dal pagamento del bollo auto per beneficiario con disabilità si può ottenere solo per queste tipologie di veicoli:
1.      autovetture
2.      autoveicoli per trasporto promiscuo
3.      autoveicoli per trasporti specifici
4.      motocarrozzette
5.      motoveicoli per trasporto promiscuo
6.     motoveicoli per trasporti specifici 


COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda va presentata alla Regione del Veneto - Direzione Politiche Fiscali e Tributi attraverso l'apposita sezione del PORTALE BOLLO AUTO accedendo tramite SPID o CIE.
E’ possibile presentare la domanda compilata e sottoscritta dal beneficiario disabile o familiare richiedente, sempre attraverso il Portale, avvalendosi di un soggetto delegato che dovrà accedere mediante il proprio Spid/CIE ed utilizzerà l’apposita modulistica lì presente.
Entro 90 giorni dalla domanda, il richiedente riceverà, per e-mail/pec o raccomandata, apposito provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione, salvo sospensione del termine in caso di necessità di integrazione della documentazione allegata.

COME COMUNICARE VARIAZIONI

Una volta ottenuto l’esonero dal pagamento della tassa, non è necessario effettuare ogni anno la richiesta, a meno che non siano nel frattempo intervenuti cambiamenti che comportino la perdita nei requisiti posseduti. In quel caso entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento va comunicato, sempre attraverso il portale, mediante apposita dichiarazione, qualsiasi variazione (es. trasferimento veicolo, decesso del soggetto disabile, modifica/eliminazione adattamento veicolo, perdita requisiti sanitari, ecc.), compreso il nuovo verbale di accertamento di invalidità/handicap in caso di rivedibilità, pena il recupero del bollo auto non pagato, maggiorato di sanzioni ed interessi.

PER INFO
Per info e assistenza, oltre agli sportelli sul territorio e all'apposita sezione "Esenzione portatori di handicap" del Portale Bollo Auto della Regione Veneto, si può telefonare al call center regionale 840.848.484 anche da cellulare (costo fisso € 0,10) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Redazione

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