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La Cassazione si esprime sul caso di un verbale dei vigili emesso nei confronti della titolare di un’auto dotata di contrassegno disabili dopo aver transitato nella corsia preferenziale dei mezzi pubblici

Sulla questione del CUDE – il contrassegno auto disabili - si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, in merito a dove si possa usare il contrassegno per disabili per poterne avere le agevolazioni sul territorio nazionale.

Mentre ormai è appurata la novità che prevede la sosta gratuita su strisce blu con contrassegno disabili in caso di stalli riservati occupati, ancora confusione si registra sulle agevolazioni che il pass disabili dà per transito ztl e nelle corsie riservate. Non di rado, infatti, capita che persone con disabilità, o coloro che li accompagnano, si vedano recapitare multe per transiti non consentiti in zone a traffico limitato o corsie preferenziale riservata ai mezzi pubblici, nonostante siano dotate di pass auto disabili, perché il percorso è stato effettuato al di fuori del Comune che ha rilasciato il contrassegno.
Ebbene, per la Suprema Corte, invece, il CUDE consente al titolare disabile (o a chi lo accompagna) di circolare su qualsiasi veicolo e su tutto il territorio nazionale per poter godere delle agevolazioni previste dal contrassegno. Viene quindi meno l’obbligo di comunicare il transito qualora si passi su strade di un Comune diverso da quello che ha rilasciato il CUDE, perché deve essere l’ente a predisporre controlli adeguati che tengano conto dei possessori del pass anche da fuori Comune.

IL CASO
Il ricorso era stato presentato da una donna per contestare una multa rilevatale dalla polizia municipale di un Comune diverso da quello in cui era stato rilasciato il pass auto al padre disabile. I vigli, a seguito del rilevamento automatico di controllo, avevano multato la donna perché, nonostante il padre disabile fosse a bordo della macchina (sulla quale era regolarmente esposto il contrassegno invalidi), non era stato comunicato preventivamente al Comune il fatto che la macchina avrebbe transitato nella corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.
Il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso della donna, e la sentenza di primo grado era stata confermata dal Tribunale. A quel punto la donna ha proceduto con un ulteriore grado di giudizio, rivolgendosi alla Corte di Cassazione, ritenendo che la presenza del padre nella macchina fosse sufficiente a garantirne il transito nella corsia preferenziale, ricordando che il contrassegno disabili non viene associato ad un mezzo, ma rilasciato ad una persona, la quale ha quindi il diritto di usufruire dei vantaggi previsti su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata stessa.

LA DECISIONE DELLA CORTE
La Corte di Cassazione si è espressa sul caso con l’ordinanza n. 8226/2022, pubblicata il 14 marzo 2022, ricordando come la stessa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, il “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona concapacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto ilterritorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano) - Sez. 2, n. 719, 16/01/2008, Rv. 601282 -.

La Corte ha ricordato che tale principio è stato pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (citando, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019).
Secondo la Corte la ragione sta nel senso stesso del contrassegno, il quale ha l’obiettivo di ridurre il più possibile impedimenti deambulatori dei beneficiari: tale obiettivo non può essere ostacolato dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge.
Spetta pertanto all’ente destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.

Infine, la Corte evidenzia che non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell’ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato

Per approfondire

Il testo completo della ordinanza

In disabilicom:

Contrassegno disabili (CUDE): come funzionerà la nuova piattaforma uniformata e online per parcheggio e transiti in ZTL

Redazione

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