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Lo sconto sugli interventi edilizi di fatto distingue tra una nuova installazione di ascensore o montascale e la manutenzione o sostituzione di uno già presente.  Ma potrebbero esserci delle modifiche 

L'articolo121, comma 2 del decreto rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto i cosiddetti superbonus edilizi, con possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

GLI INTERVENTI AMMESSI
Il decreto prevede che le agevolazioni possano essere applicate agli interventi di recupero edilizio contenuti nelle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis, comma 1del Dpr 917/86(testo unico delle imposte sui redditi).
Andando a spulciare, ci si accorge quindi di una incongruità abbastanza evidente: rientrano tra le agevolazioni le spese per manutenzione di un impianto già esistente (es. un ascensore condominiale), ma non le opere per un nuovo impianto. Manca, infatti, nel decreto, il riferimento a quella lettera e) del succitato testo, che interessa interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.1042.

MANUTENZIONE Sì, NUOVI IMPIANTI NO
Quindi, manutenzione di impianti già esistenti che si trovino su parti comuni sì, ma nuovi impianti no, in quanto non si tratta di manutenzione (né ordinaria né straordinaria). Si può accedere al beneficio anche in caso di sostituzione dell’impianto obsoleto, ma niente da fare se installiamo un nuovo ascensore su uno stabile nel quale prima non c’era: in quel caso il cittadino può solo accedere alla detrazione del 50% in dieci anni (già prevista).

QUALCOSA POTREBBE CAMBIARE
Sulla applicazione del superbonus anche ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, lo ricordiamo, era stato presentato un emendamento a prima firma Drago, caldeggiato anche dall’Anglat.
Nel frattempo, proprio in questi giorni, è arrivata anche una dichiarazione che apre a spiragli: nel corso del recente Fiaba Day, giornata nazionale dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche, celebrata lo scorso 4 ottobre, Elisa Grande, Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, a nome del Ministro Boccia ha dichiarato:"Il Ministero degli Affari Regionali si adopererà per inserire nel superbonus edilizio anche l'abbattimento delle barriere architettoniche". Ha anche aggiunto:"Il Ministro è in prima linea per la definizione dei livelli essenziali, all'interno dei quali rientra anche l'abbattimento delle barriere architettoniche: nei prossimi giorni avvieremo un tavolo di confronto con i Ministeri competenti, le Regioni e  gli Enti locali per individuare quelle azioni che possono essere attuate come campo comune anche in vista della prossima legge di bilancio. Chiederemo ai Ministeri dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti e delle Pari Opportunità (che ha la delega sulla disabilità) di fare fronte comune per raggiungere questo obiettivo".
Non mancheremo di aggiornarvi su eventuali novità.


Per approfondire:

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e mod.

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Redazione

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