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testamentoNon è possibile in nessun caso richiedere che vengano sospese idratazione e alimentazione

Al termine di un'estenuante battaglia politica intorno a un testo molto controverso, la Camera ha dato il via libera al cosiddetto DDL sul testamento biologico, "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento", che ora tornerà in Senato in terza lettura.

Vediamo gli elementi essenziali contenuti nel DDL.

NO ALL'EUTANASIA - All'art. 1 si stabilisce il divieto di ogni forma di eutanasia e si riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Nel testo si sancisce la "tutela della vita e della salute" come "diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge'' e vieta ''ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza''.

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO - La DAT è lo strumento principale attorno a cui orbita l'intero DDL e dovrebbe essere l'autentico testamento biologico su cui tanto si è dibattuto negli ultimi anni. Al comma 1 art.3 si legge: "Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere". In sostanza al paziente è concesso di e proprie valutazioni riguardo la sola attivazione, e non la sospensione, di trattamenti medici e riguardo l'opportunità di ricorrere o meno a cure sperimentali o sproporzionate (il cosiddetto accanimento terapeutico). Nulla di più.

VALIDITA' E LIMITI DELLA DAT - Dall'art. 3 si desume che sono valide solo le DAT sottoscritte in firma autografa del paziente e per la durata di cinque anni dalla sottoscrizione. La DAT assume validità solo nel momento in cui un collegio medico preposto stabilisca che il paziente è ufficialmente in stato vegetativo.
Il comma 6 dell'art. 4 precisa che: "In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica".
Il comma 4 dell'art. 3 e il comma 2 dell'art. 7 richiamano quanto espresso chiaramente nell'art. 1 ovvero che in alcun modo è consentito al paziente di esprimere nella propria DAT richieste che siano riconducibili agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Parimenti il medico "non potrà prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente".
In sostanza, quanto espresso dal paziente all'interno della DAT non è in ogni caso vincolante e l'ultima parola sulle scelte da operare resta nelle mani del medico.

ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE - Al comma 5 l'art. 3 precisa che "anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitali e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento".

IL FIDUCIARIO - Al comma 1 dell'art. 6 si legge "Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione". Ruolo di questo fiduciario sarà essenzialmente, nel momento in cui la DAT assume validità , quello di interagire con il medico allo scopo di tutelare le volontà del paziente.

LA POLEMICA - Rispetto al testo approvato in prima battuta dal Senato il 26 marzo 2009 è la revisione dell'articolo 3 ad aver scatenato non poche polemiche attorno a questa approvazione. Al comma 6 dell'art.3 del testo approvato dal Senato si leggeva "La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano". Lo stesso comma nella versione approvata dalla Camera recita invece "La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano".


PER APPROFONDIRE:

Testo e documentazione del DDL approvato al Senato nel 2009



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Alessandra Babetto

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