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Il requisito della residenza in Italia è necessario per poter riscuotere la pensione di invalidità? La Cassazione si è espressa  in merito

Capita spesso che i lettori ci chiedano come funziona il sistema legato alla invalidità nei paesi esteri. Se ne discute spesso nel nostro forum, e abbiamo dedicato un pezzo proprio all’argomento, ovvero tutto ciò che bisogna sapere prima di trasferirsi all’estero se si ha una disabilità
Ora torniamo sull’argomento, perché sulla questione della possibilità o meno di percepire la pensione di invalidità civile all’estero si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione.

INESPORTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI - Con l’Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21901, la Corte ha ribadito la inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive, ricordando che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale prevede che prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono. Questo significa che per poter ricevere la pensione di invalidità è necessario risiedere in Italia.

COSA DICE LA LEGGE - A stabilirlo, ricorda la Cassazione, è l’articolo10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247 del 30 aprile 1992, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
Tale regolamento ha previsto all’art. 1, punto 4), l’inserimento dell’articolo 10 bis (Prestazioni speciali a carattere non contributivo) che stabilisce quanto segue: Nonostante l’articolo 10 e II titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza”-, va pertanto affermato che in virtù del principio, contemplato dall’art. 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché la pensione di invalidità civile non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale.

ALTRE SENTENZE- La Corte si rifà inoltre alla sentenza 7914/2017, che riporta: “per quel che concerne la cosiddetta inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive si rileva che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea.

LE PRESATAZIONI NON ESPORTABILI – Come detto, dunque, per tutte queste prestazioni è necessario che il beneficiario sia residente in Italia. Per l’Italia, tra le prestazioni inesportabili si ricomprendono:
- le pensioni sociali;
- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
- le pensioni e le indennità ai sordomuti;
- le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
- l’integrazione della pensione minima;
- l’integrazione dell’assegno di invalidità;
- l’assegno sociale;
- la maggiorazione sociale.


Per approfondire:

Il testo della Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21901 (pdf)
 

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Redazione


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