Menu

Tipografia

Il contenuto del decreto del Ministero del Lavoro che disciplina i criteri per la concessione della pensione di inabilità ai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 febbraio il Decreto attuativo che stabilisce i criteri per la concessione della pensione di inabilità ai lavoratori ammalatisi a causa di esposizione all’amianto.

Come avevamo avuto modo di darvi conto, dallo scorso giugno è stata allargata la platea dei beneficiari della prestazione, grazie alle modifiche introdotte dall’art. 41 bis della legge 58/2019 che estende il diritto alla pensione di inabilità a tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano contratto una malattia professionale riconducibile all’amianto, che sia stata riconosciuta dall’INAIL (fermo restando il requisito dei 5 anni contributivi).

Vediamo il contenuto del decreto 16 dicembre 2019, che disciplina i criteri di accesso alla prestazione.

I BENEFICIARI
All’articolo 2, il decreto specifica che i beneficiari della pensione di inabilità sono i lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a causa   dell'esposizione   all'amianto   documentate   dall’INAIL, compresi coloro che:
a) In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell'INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possono far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità.

I REQUISITI
I lavoratori di cui sopra, che possono accedere alla pensione di inabilità a seguito di malattia asbesto correlata devono essere in possesso del requiaito contributivo e del requisito sanitario, ovvero:

a) Devono risultare versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa;

   b) Deve essere stata riconosciuta, da parte dell'INAIL, una patologia asbesto-correlata di origine professionale, come previsto dall'art. 2, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda di pensione di inabilità per ammalati da amianto va presentata all’INPS entro il 31 marzo di ogni anno.
C’è un tetto massimo messo a disposizione di7,7 milioni di euro per l'anno 2019, 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per il 2021, di 12,3 milioni di euro per il 2022, di 11,7 milioni di euro per il 2023, di 11,1 milioni di euro per il 2024, di 10 milioni di euro per il 2025, di 9,2 milioni di euro per il2026, di 8,5 milioni di euro per il 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA
Una volta presentata la domanda, l’INPS provvede a comunicare all’interessato l’esito, che può essere:
a) accesso al beneficio, accertata la copertura finanziaria

b) accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità, rispetto ai limiti di spesa
c) rigetto della domanda in quanto non in possesso dei requisiti richiesti


INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ
La pensione di inabilità per malattia da amianto è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma e incumulabile sia con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante (a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) sia con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Per approfondire:

Il testo del decreto 16 dicembre 2019

In disabilicom:

Pensione di inabilità

Redazione



Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy