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Il Decreto Crescita ha allargato la platea dei beneficiari tra i lavoratori colpiti da malattie derivanti dall’esposizione all’amianto

I lavoratori affetti da determinate tipologie di mesoteliomi causati da esposizioni all’amianto, hanno diritto di ricevere la pensione di inabilità. A prevederlo è l’art. 1 comma 250 della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Questo genere di prestazione è riconosciuta in presenza di almeno 5 anni di contributi nella vita lavorativa. Ora un articolo al Decreto Crescita entra nel merito della questione, estendendo la platea di beneficiari.

INABILITA’ DA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO - Fino ad oggi, infatti, per accedere al beneficio era prevista la presenza di una tra sei tipi di malattie di origine professionale: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi.
Con l’art. 41 bis della legge 58/2019 il diritto alla pensione di inabilità viene esteso a tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano contratto una malattia professionale riconducibile all’amianto, che sia stata riconosciuta dall’INAIL (fermo restando il requisito dei 5 anni contributivi).

IL COMMENTO DEL SINDACATO - INCA, il Patronato della CIGL commenta: “nonostante le modifiche normative, restano in piedi tutte le criticità legate a questo tipo di beneficio che, paradossalmente, nell’interpretazione ministeriale, non è compatibile con la rendita INAIL ottenuta per la malattia correlata all’amianto né è cumulabile con la maggiorazione dell’anzianità contributiva riconosciuta per i periodi di esposizione all’amianto”.

COME PRESENTARE RICHIESTA – Questa estensione dei beneficiari ha effetto dall’entrata in vigore della legge di conversione (Legge 28 giugno 2019, n. 58), e sarà poi necessario un decreto attuativo  che stabilirà le modalità operative.
Nel frattempo, nella pagina INPS dedicata alla pensione di inabilità da esposizione all’amianto si segnala che il diritto alla pensione è subordinato al riconoscimento della patologia di origine professionale, certificata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti stabilite dalla legge. L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. Dal 2018, le domande per l’accesso al beneficio presentate online all’INPS devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante e non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. Inoltre, è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.

Per approfondire:

Il testo della Legge 28 giugno 2019, n.58


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Redazione

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