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Konsumer segnala una sentenza del Tribunale di Firenze che si allinea a una giurisprudenza consolidata che tutela il ricoverato non autosufficiente

Abbiamo più volte trattato l’argomento del pagamento delle rette delle RSA nelle quali siano ricoverati anziani non autosufficienti. La giurisprudenza in materia è abbastanza chiara, ma torniamo a parlarne, rilevando come continuino, ahinoi, ad esserci episodi nei quali il pagamento, in strutture pubbliche o private convenzionate, viene erroneamente fatto ricadere interamente o in parte sulle famiglie, anche quando non spetta a loro sobbarcarsi alcune voci di costo (vedasi le quote sanitarie, ndr)

Stavolta il caso, che riguarda una sentenza emessa dal tribunale di Firenze in merito alla retta di ricovero di una donna con Alzheimer, viene reso noto da Konsumer, che ha seguito a livello legale i parenti della donna coinvolta nel fatto.

LA RICHIESTA DELLA FAMIGLIA Al TRIBUNALE
Nel caso specifico, un uomo, marito e amministratore di sostegno di una donna con morbo di Alzheimer, ricoverata presso una RSA toscana, aveva chiesto al Tribunale di Firenze di dichiarare che né lui né la sua famiglia erano tenuti a pagare la retta per la moglie ricoverata presso una RSA, in quanto tale retta è a carico del Servizio Sanitario Regionale o, comunque dell’Azienda USL Toscana Centro.

IL TIPO DI PRESTAZIONI EROGATE
Fondamentale nella analisi del caso, per la pronuncia del giudizio, era comprendere la natura delle prestazioni erogate alla degente: a tale scopo era stato nominato un consulente tecnico. Dalla sua perizia era emerso che la paziente necessita di prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Prestazioni che vengono erogate dalla RSA e dai suoi sanitari.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE
Per questo motivo, nella sentenza del 15 febbraio 2023, il Tribunale di Firenze ha emesso una sentenza nella quale veniva dichiarato che né la moglie né tantomeno il marito erano tenuti al pagamento della retta. Riportiamo da Konsumer che il tribunale ha dichiarato “(…) che nulla era ed è dovuto dalla paziente e da suo marito per il suo ricovero presso la RSA toscana, per essere la retta, quella passata e quella futura, a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Inoltre la sentenza ha stabilito la nullità dell’impegno assunto dal marito di provvedere al pagamento della retta di ricovero della moglie, e conseguentemente condannato l’Azienda Usl Toscana Centro e l’RSA, in persona del legale rappresentante, in via solidale e per quanto di rispettiva compete competenza, alla restituzione in favore dello stesso della somma di Euro 86.016,28 oltre interessi dalla sentenza fino al soddisfo; condannato l’Azienda Usl Toscana Centro e l’RSA, in persona del legale, al pagamento in via solidale delle spese legali.

NULLA DEVE ESSERE PAGATO DALLA FAMIGLIA
Ancora una volta, quindi, una sentenza che ha ribadito come nulla possa essere chiesto ai coniugi, figli o nipoti di persone affette da demenza e Alzheimer, ricoverate presso RSA.

 La sentenza di Firenze si allinea a quanto già ormai confermato dalla giurisprudenza degli ultimi anni, basandosi su un fatto chiaro: quando il servizio che viene reso dalla RSA pubblica o convenzionata è di natura sanitaria (e non alberghiera), tale servizio viene a ricadere tra quelli erogati dal SSN. Nel caso di anziano con non autosufficienza grave, dove questa distinzione diventa difficile, i costi del ricovero sono totalmente a carico del SSN (si veda anche la sentenza del Tribubnale di Monza n.1964/2017.

Commenta l’avv. Giovanni Franchi, legale di Konsumer che ha tutelato il figlio che vi è un’altra conseguenza derivante dalla sentenza: “Se le spese vengono spontaneamente pagate da soggetti non obbligati, le stesse sono a carico del Servizio sanitario e vanno rimborsate, come accaduto nella specie”.


Redazione

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