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Serve la prescrizione dello specialista per avere l'iva al 4%? Basta la prescrizione del medico curante? Nella sua risposta a un interpello, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’iva al 4% su sussidi disabili e certificazioni necessarie oltre a quella di handicap grave

Tra le agevolazioni fiscali per persone disabili più utilizzate, c’è quella dell’iva al 4% anziché al 22% su tutta una serie di ausili e prodotti.
Per poter accedere a tale agevolazioni è necessario essere in possesso delle certificazioni che attestano di averne diritto (es. lo stato di handicap, il collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione ecc.) . A proposito di tali certificazioni, segnaliamo una recente risposta resa dall’Agenzia delle Entrate, al quesito di un contribuente in merito alla validità delle certificazioni rilasciate dal medico che ha prescitto l'ausilio.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi riportato una serie di informazioni utili al riguardo, che qui riassumiamo.
Innanzitutto si ricorda che il decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che «Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento» (articolo 1, comma 3-bis).

SU QUALI SUSSIDI
Tale agevolazione è stata estesa anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (lo prevede l’articolo 2, comma 9, del decreto legge 31dicembre 1996, n. 669). le condizioni e le modalità per l'applicazione dell’iva agevolata al 4% sono state stabilite col decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall'art. 29-bis del decreto legge 16 luglio 2000, n. 76 e dall'articolo 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021). In riferimento alla tipologia, l’articolo 2 del decreto 14 marzo 1998 specifica che si intendono per sussidi tecnici ed informaticile apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

CERTIFICATI CON E SENZA COLLEGAMENTO FUNZIONALE
Come detto, per potersi vedere applicata l’aliquota agevolata, il cittadino deve esibire l’idonea documentazione: su questo punto c’è stata la recente modifica all’articolo 2, comma 2 del d.m. 14 marzo 1998, introdotta dall’articolo 1 del dm 7 aprile 2021 in vigore dal 4 maggio 2021, che prevede che «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici (…) le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata».
Il successivo comma 2-bis stabilisce che i certificati dai quali non risulti il collegamento funzionale tra menomazione e sussidio tecnico-informatico possano essere integrati da una certificazione rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale. Attenzione, però: tale certificazione può essere rilasciata dal medico curante solo per acquisto successivi all’entrata in vigore della novità (ovvero 4 maggio 2021), mentre quelli precedenti a tale data devono avere, tale certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista.

Precisa infatti l’Agenzia delle Entrate che: “Mentre le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate, a seguito delle ultime modifiche normative, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dei benefici fiscali Iva collegati all'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, detto collegamento funzionale non è previsto nei certificati rilasciati dalla Asl che, pertanto, devono essere integrati dall'attestazione rilasciata dal medico curante. Occorre tuttavia osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore del citato comma 2-bis dell'articolo 2.
Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all'articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l'attestazione del medico specialista.

Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che per entrambe le suddette attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza.

Per approfondire:
risposta n. 578 del 3 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate

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Redazione


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