Menu

Tipografia

I bonus possono essere richiesti da genitori entrambi lavoratori. Sono incompatibili con i congedi Covid, ma possono essere erogati anche se si aveva già avuto il bonus babysitter di 600 euro

L’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il c.d. Decreto Rilancio, ndr) ha apportato alcune modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), riguardante il c.d. “bonus per servizi di baby-sitting”. Vengono così introdotti due nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, che possono essere richiesti (alternativamente ad altre misure, come il congedo COVID-19) da genitori lavoratori di figli di età non superiore a 12 anni che siano:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335;
-autonomi iscritti all’INPS;
-autonomi iscritti alle casse professionali
Ricordiamo che il comma 5 dell’Art. 23 del DL stabiliva che il limite dei 12 anni di età non si applica a figli con disabilità che abbiano certificazione di handicap grave da Legge 104 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Sulla base delle istruzioni contenute nel messaggio INPS n.2350 del 5.06.2020, riassuminamo qui requisiti, beneficiari, scadenze e modalità di richiesta del bonus baby sitter e del bonus centri estivi.

A QUANTO AMMONTANO I BONUS
I bonus spettano fino ad un massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31luglio 2020, oppure, in caso di comprovata iscrizione, a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020.
In presenza di più figli, sempre di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.
Per i lavoratori che avessero già ottenuto fino ad un massimo di 600 euro dal precedente bonus, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l’importo residuo.

Il bonus sale a 2.000 euro per lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari) e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
A tali bonus possono accedere:
- coloro che non avevano già presentato la domanda
per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020.
- coloro che abbiano già fruito, nella prima fase dell’emergenza, della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro (o di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza).Questi possono presentare una nuova richiesta di bonus per ottenere l’importo integrativo del precedente, sempre entro gli importi massimi previsti (pari a 1.200 euro o 2.000 euro), con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

INCOMPATIBILITA’
- Queste misure sono ALTERNATIVE rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia.
- Con riferimento all’altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.
- il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

EROGAZIONE DEL BONUS BABY SITTER
Il bonus per servizi di baby-sitter è erogato dall’INPS attraverso il Libretto Famiglia.
Perciò i beneficiari devono precedentemente:
1. registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”.
2. registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting
Dopo tali adempimenti, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

I BONUS CENTRI ESTIVI E SERVIZI INTEGRATIVI DELL’INFANZIA
L’art.72 del decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per tutto l’importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19 per essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia), per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, in caso di comprovata iscrizione a:
- centri estivi
- servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- servizi socio-educativi territoriali
- centri con funzione educativa e ricreativa
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
Per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici fino al 31 luglio 2020.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER BONUS CENTRI ESTIVI
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (es. ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

PER QUALI CENTRI SI PUO’ RICHIEDERE IL BONUS
Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale), oltre al tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:
- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

COME PRESENTARE DOMANDA PER I DUE BONUS
Si può presentare domanda di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia attraverso tre modalità: procedura online, Contact CenterMulticanale, Patronato.
Per la procedura online: dalla homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione "Servizi online"> "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate >“Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS attravero una delle seguenti credenziali: PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS; SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:
a) richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile);
b) richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam,attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

Per la richiesta tramite il Contact Center Multicanale: telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore).
L’utente dovrà essere munito di PIN oppure, per i possessori di SPID, CIEo CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Per la richiesta tramite patronato:si segnala che, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), delD.L. n. 18/2020).

Per approfondire:

Il Messaggio INPS n. 2350 del 5.06.2020

Qui tutti gli aggiornamenti coronavirus su disabili.com

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione



Redazione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy