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Le pensioni di invalidità vedranno delle trattenute per il recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015, indicate con “differenza non imponibile prq 2015”

Vi abbiamo dato conto una settimana fa dei nuovi importi pensioni di invalidità 2018, come da comunicazione dell’INPS, relativo all'aggiustamento cui sono sottoposte ogni anno questo genere di provvidenze.

I cittadini con diritto a pensione di invalidità, accompagnamento ecc, si sono visti in genere aumentare l’importo mensile di circa l’1,1%. Tuttavia, nel mese di gennaio (e in alcuni casi anche di febbraio) si troverà anche una trattenuta che va ad abbassare la cifra, indicata dalla formula: “differenza non imponibile prq 2015”.

Questa trattenuta si deve al conguaglio negativo di perequazione relativo all’anno 2015. Si tratta della percentuale di variazione delle rivalutazione delle pensioni dell’anno 2015. In pratica, lo scarto tra il tasso provvisorio che inizialmente era stato stato determinato in 0,3%, e quello tra il tasso effettivo, che è risultato invece dello 0,2%. La differenza è, appunto, quello 0,1% che ora viene trattenuto.
Questo recupero era stato rimandato di un anno dalla legge di Stabilità, e ora dalla legge L.19/2017, che l’ha differito al 1 gennaio 2018.

Il recupero è, quindi, pari allo 0,1% della pensione annua lorda e ne vedremo gli effetti con un addebito nella pensione di gennaio e febbraio 2018. Facciamo un esempio: se la pensione è di 500 Euro per 13 mensilità, la pensione annua lorda è di 6.500 Euro. Su questi 6.500 Euro viene calcolata una trattenuta dallo 0,1%, ovvero 6,50 euro trattenuti nei mesi di gennaio e febbraio.
La circolare specifica tra l’altro che fino ai 6 euro la trattenuta sarà interamente nel mese di gennaio, mentre per quelli superiori ai 6 euro si spalmerà nei mesi di gennaio e febbraio.

Questa la parte della circolare Inps (punto n.5) che lo illustra:

Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015      
 
Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.
Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.
Considerato l’indice di rivalutazione provvisoria fissato in misura pari a zero per l’anno 2016, la legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento (art. 1, c. 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Per la stessa motivazione, la legge n. 19/2017 ha ulteriormente differito al 1°gennaio 2018 il recupero del debito di perequazione riferito all’anno 2015 (art. 3, c. 3-sexies).
Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria pari all’1,1% il differenziale di perequazione viene recuperato in sede di conguaglio per l’anno precedente, con le seguenti modalità:
•    in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;
•    in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.
Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto sono consultabili nell’applicazione dedicata disponibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:
“Assicurato pensionato”>” Servizi al pensionato>“ Procedure di gestione delle pensioni”>“Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi”.


Per approfondire:

La circolare INPS
 
Redazione


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