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L’ok è arrivato nella seduta di ieri al Senato. Vediamo le novità introdotte in sede di conversione

Nella seduta del 16 luglio è stata approvata in via definitiva al Senato (già approvata alla Camera il 9 luglio) la conversione in legge del Decreto Rilancio  (il Decreto Legge n.34 del 2020) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le misure introdotte dal provvedimento, anche alcune novità relativamente a interventi in favore delle persone con disabilità. Le sintetizza in una nota l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità:

  • FONDO PER AUSILI E PROTESI PER LO SPORT
    Viene istituito in via sperimentale e per tutto il 2020, un fondo di 5 milioni di euro per l'erogazione, tramite Servizio sanitario nazionale, degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.
    (ne abbiamo parlato anche qui, ndr).

  • RAFFORZAMENTO SERVIZI DOMICILIARI
    Vengono sollecitate le Regioni e le Provincie Autonome, qualora non l'abbiano già fatto, a incrementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità.

  • GESTIONE EMERGENZA NELLE RSA E ALTRE STRUTTURE
    Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica  presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Queste strutture sono equiparate ai presìdi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica.

  • FONDO PER AUMENTO ASSEGNO INVALIDI CIVILI
    Viene istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, con lo scopo di contribuire all'ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno 2020
Per approfondire:

Il testo del DL approvato 

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Redazione
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