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Per la Cassazione si può presentare domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili anche con certificato negativo del medico curante


La Corte di Cassazione si è recentemente espressa su un caso riguardante una domanda di accompagnamento presentata da una persona invalida, corredata da certificato medico riportante, però, parere negativo. Nella sua ordinanza, la Cassazione chiarisce quindi se la presenza del certificato medico con parere positivo, che fa parte della domanda amministrativa, sia necessaria alla presentazione della richiesta di accompagnamento da parte delle persone con disabilità.

L’indennità di accompagnamento

A titolo informativo, ricordiamo che l’indennità di accompagnamento è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS, per la quale possono presentare domanda persone con invalidità totale, e che viene riconosciuta, in presenza anche di altri requisiti, nel caso in cui per il soggetto richiedente venga accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il Caso

Il caso preso in esame dalla Cassazione riguarda una donna che aveva presentato domanda diriconoscimento dell'indennità di accompagnamento: nella domanda però il medico di base aveva indicato la spunta sulla insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dello stesso (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita). Paradossalmente, quindi, il certificato medico che dà avvio alla richiesta del riconoscimento aveva parere negativo.

Il ricorso

A quel punto la donna aveva presentato ricorso, ma il Tribunale di Bologna aveva dichiarato inammissibile lo stesso, per inidoneità della domanda amministrativa (quella, appunto, con il parere negativo dello stesso medico, ndr).
La donna ha quindi presentato ricorso in Cassazione, che le ha infine dato ragione.

Il parere della Corte di Cassazione

Secondo la Cassazione (espressasi nell’ordinanza ordinanza n. 18761/2022), infatti, non è necessario , in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause d'improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost." (Così, ad esempio, Cass. n. 24896 e Cass. n. 30419 del 2019).

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