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Il Tribunale di Venezia ha emesso una sentenza che riconosce a un uomo il diritto di firmare un atto con il puntatore oculare, senza bisogno dell’interprete


Una persona immobilizzata nei movimenti, ma capace di intendere e di volere ha tutto il diritto di veder valere la sua firma, anche se fatta attraverso l’ausilio di strumenti dedicati a superare l’impedimento, come il puntatore oculare.


E’ questo, in sostanza, il succo di una sentenza del tribunale di Venezia che ha riconosciuto la validità delle firma di un uomo che ricorre al puntatore oculare per comunicare. Lo rende noto Redattore Sociale, che riporta la notizia del Consiglio notarile di Milano, da tempo promotore di questo diritto per quelle persone, come quelle colpite da Sla in maniera grave che per comunicare, attraverso movimento degli occhi, quello che intendono esprimere, utilizzano lo strumento dell’eye tracking, a cui segue traduzione da parte di un sintetizzatore vocale.


Il riconoscimento giuridico che arriva a questa forma di comunicazione si traduce, nel concreto,  nella possibilità, per le persone immobilizzate nei movimenti o dalle facoltà del linguaggio compromesse, di prendere parte a contrattazioni giuridiche e notarili, con firma dei relativi documenti, usando il puntatore oculare e senza bisogno di un interprete che esprima le sue volontà.


Riporta Redattore Sociale il commento del  presidente del Consiglio notarile di Milano,  Arrigo Roveda: “La firma è un diritto per chiunque, limitato fisicamente, conservi una piena capacità intellettiva ed è un diritto che deve poter essere esercitato personalmente e senza deleghe."


Non si può, quindi, che salutare con entusiasmo questa sentenza, che tra l’altro tocca un argomento assai sensibile, e che apre a considerazioni su quanto si potrebbe fare (e ancora non si fa) per favorire la persona disabile nel disbrigo delle pratiche burocratiche, ad esempio rendendo il più accessibile possibile la firma elettronica, o alla possibilità di aprire anche ad altre forme (ad esempio multimediali e sonore) i contenuti da poter sottoscrivere.


Ricordiamo che attualmente il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 in materia di ammodernamento dell’Ordinamento del Notariato, prevede ad esempio l’obbligatorietà per il notaio, di redigere e rogare atti pubblici o autenticare scritture private anche in formato elettronico quando in presenza di un non vedente (col consenso di tutte le parti interessate).

In disabili.com:


Impossibilità di firma per disabile: parla l’esperto avvocato

Autenticazione alla sottoscrizione firma disabile

Certificazione dell’impossibilità di firmare
 

Redazione

 

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