Menu

Tipografia


Le domande vanno presentate all’INPS entro il 31 marzo 2024, esclusivamente da parte dei genitori in possesso dei requisiti previsti


È stata finalmente attivata la proceduta che consente, dal 12 febbraio 2024 e fino al 31 marzo 2024, di presentare domanda all’INPS per ricevere il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi di figli minorenni o maggiorenni disabili con handicap grave, per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento in causa di interruzione nel periodo dell’emergenza Covid.
 
IL BONUS
Il bonus, lo ricordiamo, era stato istituito all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevedendo un fondo di 10 milioni di euro per assicurare a genitori separati o divorziati, a basso reddito, la continuità dell’assegno di mantenimento che sia stato ridotto o non versato dall’altro genitore a causa dell’emergenza Covid, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (periodo dello stato di emergenza, ndr).

PER QUALI CASI
Nello specifico, la misura è prevista qualora l’altro genitore non abbia versato, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento perché, a causa dell’emergenza COVID, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.  

I criteri e le modalità per la verifica del diritto all’erogazione del Bonus sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022. L’erogazione del contributo è affidata all’INPS.

 A CHI SPETTA IL BENEFICIO
Il bonus per genitori separati o divorziati spetta al genitore in stato di bisogno, che nell'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento abbia avuto un reddito inferiore o uguale a 8.174,00 euro, e che non abbia ricevuto del tutto o in parte l’assegno di mantenimento nel periodo sopra indicato e per i motivi sopra indicati, per i figli conviventi:

a)   Minori oppure

b)     Maggiorenni con disabilità e riconoscimento di handicap grave (articolo 3 comma 3 Legge 104)

A QUANTO AMMONTA IL BONUS
Qualora la domanda venga accolta, l’INPS provvede a corrispondere il contributo in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento, fino a un massimo di 800 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità.
Il tutto fino ad esaurimento delle risorse disponibili del fondo dedicato, che ammontano a 10 milioni di euro.

 COME PRESENTARE DOMANDA
Le domande per il bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, si possono inviare fino al 31 marzo 2024, tramite il sito dell’INPS.
Una volta autenticati su www.inps.it, dalla Home selezionare “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti; effettuata l’autenticazione è sufficiente selezionare la voce “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”.

COSA VIENE RICHIESTO
Nella compilazione della domanda vengono richieste alcune informazioni:
- indicare gli anni (fra quelli dell’emergenza COVID) in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a 8.174 euro
-  indicare i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina.
- allegare la documentazione che attesti il diritto all'assegno di mantenimento (es. sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.)
- allegare l’attestazione della disabilità in caso di figlio maggiorenne disabile qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Nel caso in cui non si disponga contestualmente di tutte le informazioni o dei documenti necessari è possibile compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, sempre entro il termine previsto del 31 marzo 2024.
Sarà poi il Dipartimento per le politiche della famiglia, dopo la chiusura del periodo di presentazione delle domande, a verificare i requisiti dei richiedenti. Successivamente, l’INPS procederà alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari.

PER INFO

È stata attivata una mail specifica per richieste di informazioni o di chiarimenti, da inoltrare al Dipartimento per le politiche della famiglia a: dipofam@governo.it.

Redazione

 

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy