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Il contributo, che potrà essere richiesto da genitori separati o divorziati di figli minorenni o di maggiorenni con handicap grave, prevede una serie di requisiti

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 il decreto attuativo (il decreto 23 agosto 2022) del “bonus per genitori separati o divorziati” con figli minorenni o maggiorenni con handicap grave, che definisce requisiti e modalità di accesso alla misura.

Il bonus, che conta su un Fondo istituito con il decreto legge n. 41/2021, consiste in un contributo fino a 800 euro mensili, destinati a garantire, a genitori separati o divorziati, a basso reddito, la continuità dell’assegno di mantenimento che sia stato ridotto o non versato dall’altro genitore a causa dell’emergenza Covid, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (periodo dello stato di emergenza, ndr).
Vediamo di seguito requisiti e regole per accedere al bonus.

IN COSA CONSISTE LA MISURA
Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, o dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all'incapacità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

REQUISITI
Per accedere alla domanda di contributo sono richiesti inoltre seguenti requisiti:
- convivenza del genitore con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell'assegno successivamente all'8 marzo 2020;
- handicap grave del figlio (se non minorenne, ndr): considerato tale quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
A coloro per i quali verrà accolta domanda sarà corrisposto in unica soluzione l'importo non versato dell'assegno di mantenimento , fino a un massimo di 800 euro mensili, e per un massimo di dodici   mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse del medesimo fondo.

DOMANDE
Per accedere al contributo il genitore richiedente dovrà utilizzare la procedura, non ancora attivata, sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it. L’istanza dovrà contenere anche una serie di dati, tra i quali l'importo dell'assegno di mantenimento e l'ammontare delle somme non versate tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022; il reddito eventualmente percepito dall’ex coniuge nel corso dell'annualità in oggetto; la dichiarazione attestante il nesso di causa tra l'inadempienza e l'emergenza da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge.
Il Dipartimento provvede poi alla verifica dei dati, consultando l'Agenzia delle Entrate per l'accertamento della situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento, e gli uffici giudiziari competenti ai fini dell'accertamento dell'importo dovuto.

Per approfondire:

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 agosto 2022 

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