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Dall'INPS le istruzioni per chi riceve il bonus 150 euro per dipendenti, pensionati, invalidi e altre categorie, con indicazioni di chi lo ottiene d’ufficio e chi deve presentare domanda

L’INPS ha pubblicato una circolare (la n.127 del 16 novembre 2022) nella quale fa il punto sulle modalità di erogazione del Bonus 150 euro, normato dall’articolo 19 del Decreto aiuti Ter (decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), previsto nel rateo di novembre ai lavoratori dipendenti, ma anche pensionati e percettori di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oltre ad altre categorie di lavoratori, che siano in possesso di determinati requisiti.
Vediamo in sintesi quanto previsto, rimandando alla lettura completa della circolare per i singoli casi e le specifiche.

Per i lavoratori
Sintetizzando, ricordiamo che il bonus per i lavoratori dipendenti spetta nel caso in cui gli stessi abbiano una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non superiore ai 1.538 euro.
NON E’ NECESSARIO PRESENTARE DOMANDA, perché il bonus 150 euro in questo caso viene erogato direttamente dall’INPS, nella busta paga di novembre.

Per pensionati e invalidi
Il bonus viene riconosciuto inoltre ai pensionati, e anche ai percettori di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi esordomuti.
I commi da 1 a 7, dell’articolo 19 disciplinano la corresponsione della indennità una tantum di 150 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
Il bonus spetta solo a condizione che il beneficiario abbia un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto ei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.
Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di:
- pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;
- assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
- pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
- pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
- pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Per quanto attiene alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale, il beneficio è subordinato alla spettanza della prestazione principale. Ne consegue che se viene revocata la prestazione con effetto retroattivo, sarà recuperato anche il beneficio in argomento.
Il bonus 150 euro per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
NON E’ NECESSARIO PRESENTARE DOMANDA
, perché il bonus 150 euro in questo caso viene erogato direttamente dall’INPS, nella erogazione di novembre.

Per titolari reddito di cittadinanza
Il bonus di 150 euro è corrisposto anche ai nuclei titolari di reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei suoi componenti lo percepisca come lavoratore o come pensionato.
NON E’ NECESSARIO PRESENTARE DOMANDA, perché anche in questo caso il bonus viene erogato direttamente dall’INPS, nella mensilità di novembre.

Per lavoratori domestici
Sempre nel mese di novembre 2022 è prevista l’erogazione del bonus 150 euro anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del predetto decreto-legge). I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
NON E’ NECESSARIO PRESENTARE DOMANDA: l’indennità è erogata d’ufficio dall’INPS ai succitati soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui al richiamato decreto-legge n. 50/2022.

Chi deve presentare domanda
Come abbiamo visto, tutte le casistiche su elencate prevedono, ai possessori dei requisiti richiesti, la corresponsione d’ufficio del bonus 150 euro. Sono previsti, poi, alcuni altri gruppi di beneficiari che devono invece presentare domanda per poter ottenere l’indennità unatantum.
Si tratta di:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- dottorandi e agli assegnisti di ricerca
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
Rimandiamo alla lettura integrale della circolare per conoscere i singoli requisiti richiesti per categoria. In questo caso i beneficiari possono richiedere l’erogazione delle somme entro la scadenza del 31 gennaio 2023. La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
- dal sito web www.inps.it accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” dalla home page, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
-        tramite Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
- attraverso un Patronato

Per approfondire:
Circolare INPS n. 127 del 16-11-2022

Redazione

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