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Guida all’assegno di inclusione in caso di disabilità: chi può richiederlo, quali sono i requisiti, come presentare domanda di ADI

Il 18 dicembre 2023 è la data dalla quale è possibile presentare richiesta di Assegno di inclusione, (ADI), la misura che dal 2024 sostituisce (in parte) il Reddito di Cittadinanza, definitivamente eliminato.

Misura di contrasto alla povertà, l’Assegno di inclusione, è riservato solo a determinate categorie di cittadini, che devono essere in possesso di determinati requisiti, ed ècondizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B). Il suo importo, inoltre, varia a seconda della composizione familiare e di altri parametri (reddito, patrimonio e ISEE), e viene erogato attraverso una carta ricaricabile, la “Carta di inclusione”.
Vediamo in linea generale quali sono le regole per accedervi, rimandando al sito INPS per i dettagli e le specifiche.

DESTINATARI DELLAMISURA
L’ADI può essere richiesto da uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
1. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
2. minorenne;
3. con almeno 60 anni di età;
4. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.

Sono inoltre previsti requisiti di cittadinanza italiana o con permesso di soggiorno, ed è prevsito che il beneficiario sia residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. (per i dettagli in merito, invitiamo a consultare la Circolare INPS, ndr).

REQUISITI ECONOMICI
il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
·        un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
·        un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore si alza a 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
·        un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro[2];
·        un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a:
-     6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
-     8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
-     10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

 SPECIFICHE ISEE E ADI
L’ISEE in corso di validità è richiesta al momento della compilazione della domanda di accesso al beneficio.
Per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, mentre per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un ISEE in corso di validità. Pertanto, da marzo 2024, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione ISEE per il 2024, la prestazione verrà sospesa.

SPECIFICHE REDDITO FAMILIARE E ADI
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE; i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio.
Ai fini dell’individuazione della soglia del reddito familiare per l’accesso alla misura fissata in 6.000 euro annui (o in 7.560 euro annui per i casi sopra indicati) moltiplicati per la scala di equivalenza, dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta  eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità,.
Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito o Pensione di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

Scala di equivalenza per definire il reddito
Come indicato, per stabilire la soglia di reddito del nucleo (quale parametro per l’accesso al beneficio),viene utilizzata una scala di equivalenza, sulla base della quale è calcolata l’integrazione economica, corrispondente a una base di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo ADI, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare incrementato, fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, di:
·        0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;
·        0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
·        0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’articolo 6, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023 (caregiver, ndr)
·        0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione;
·        0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
·        0,10 per ogni ulteriore minore.


Non sono conteggiati nella scala di equivalenza:
·        i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;
·        i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10 dell’articolo 2 del decreto-legge in argomento[5];
·        sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Inoltre 

·        ai minori di età con disabilità o non autosufficienti, secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si applica il parametro di 0,50;
·        il parametro di 0,30 che incrementa la scala di equivalenza per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione, si intende riferito ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 48/2023.

 esempi relativi all’applicazione della scala di equivalenza, ai fini della determinazione della soglia di accesso al beneficio.

Composizione del nucleo familiare

Parametro applicato

Soglia di reddito in euro annui

Nucleo di un adulto in condizione di disabilità

1

6.000

Nucleo di due adulti di cui uno in condizioni di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza

1,30

7.800

Nucleo con due adulti e due figli minori sopra i tre anni

1,30

7.800

Nucleo con due figli minori di cui uno sotto i tre anni

1,70

10.200

Nucleo con due adulti e tre figli minori

1,80

10.800

Nucleo con due adulti e un figlio minore disabile

1,90

11.400

 Inoltre
“1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione”.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Il contributo economico rappresentato dall’assegno di inclusione è composto da due possibili ntegrazioni al reddito familiare:
·        quota A: una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (o di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 48/2023), verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità;
·        quota B: una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, ovvero un contributo per l’affitto fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

COME RICHIEDERLO
La richiesta di assegno di inclusione va fatta con all’INPS, attraverso il sito: si può presentare dal 18 dicembre 2023 accedendo con SPID, CNS o CIE tramite CAF e Patronati.
Una volta presentata domanda, il richiedente deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), al fine di sottoscrivere il PAD (patto di attivazione digitale) del nucleo familiare. A quel punto i dati vengono trasmessi automaticamente i dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.
A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, all’esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione del beneficio è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro.

All’esito della valutazione multidimensionale, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:
·        i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva (di seguito, obblighi di attivazione lavorativa) individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;
·        i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o al patto di servizio possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale;

Sono esclusi dagli obblighi relativi alle politiche attive, cui possono aderire volontariamente, ma non dagli obblighi derivanti dal patto di inclusione:
-     i beneficiari dell'Adi titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
-     componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
-     i componenti affetti da patologie oncologiche;
-     i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
-     i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (questi ultimi sono, altresì, esonerati dagli obblighi derivanti dal patto di inclusione).

Qui spieghiamo cosa fare se la domanda di assegno di inclusione viene respinta.

Per approfondire
Circolare INPS numero 105 del 16-12-2023

Redazione

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