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Prevista una scala di equivalenza che fa crescere la soglia di reddito ammessa o il valore del beneficio in base a numero di componenti o presenza di disabilità

Come più volte annunciato, il Governo Meloni ha messo in soffitta il Reddito di Cittadinanza, approvando con il Decreto Lavoro (DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48)una nuova misura di contrasto alla povertà che entrerà in vigore il prossimo anno: il Supporto per la formazione e il lavoro come nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà. La misura prevede l’introduzione del nuovo assegno di inclusione, che spetterà però solo ad alcuni nuclei, tra i quali quelli nei quali ci sia una persona con disabilità.

Dal 2024, viene introdotto l’assegno di inclusione, che consiste in una integrazione al reddito in erogata non a tutti, ma esclusivamente a favore dei nuclei familiari che comprendano:
- una persona con disabilità (come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159), oppure
- un minorenne oppure
- un ultra-sessantenne
che devono al contempo essere in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

REQUISITI ECONOMICI, REDDITUALI E PATRIMONIALI
Il nucleo familiare deve essere in possesso di una serie di requisiti sotto il profilo delle condizioni economiche, ovvero:
1) ISEE non superiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE ècalcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio deiministri n. 159 del 2013;
2) reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata peril corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4 (ne parliamo qui sotto, ndr).
Se il nucleofamiliare è composto da:
- persone tutte di età pari o superiore a 67 anni
- persone dietà pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non
autosufficienza,
la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicatasecondo la medesima scala di equivalenza.
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini
ISEE, presente nel nucleo;
Sono poi previste restrizioni rispetto ai beni durevoli in possesso ai componenti del nucleo:
1) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o aver piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favoredelle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;

SCALA DI EQUIVALENZA
Il parametro della scala di equivalenza che si trova al comma 2, lettera b), numero 2), è inserito quale
base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo. E
È pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
a) di 0,5
per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all’articolo 6, comma 4;
d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

PRECISAZIONI SU DETERMINAZIONE REDDITO FAMILIARE
Dal reddito familiare
, determinato aisensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corsodi godimento fatta eccezioneper le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre,incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleofamiliare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità,fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013 in materia di ISEE corrente.
Nel calcolo del reddito familiare non si computa quantopercepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misurenazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area deldilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di

GLI IMPORTI
L’assegno di inclusione viene erogato dall’INPS ogni mese, per un massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per altri 12 mesi.
L’importo può raggiungere fino una soglia massima di 6.000 euroannui (500euro al mese), o di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte dietà pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altrifamiliari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per ilcorrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4.
A questo viene aggiunto una un contributo affitto fino ad un massimo di 3.360 euro annui (che scende a 1.800 euro annuise il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni odapersone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità
grave o di non autosufficienza.

OBBLIGHI PER I BENEFICIARI
Il nucleo beneficiario dovrà sottoscrivere un patto di attivazione digitale e presentarsi, ogni tre mesi, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
Per i soli soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e che sia, alternativamente:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta
nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 60.

Sono esclusi dagli obblighi 
di partecipazione al percorso:

  • i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. 

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

VIGILANZA E SANZIONI
Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

AGEVOLAZIONI PER CHI ASSUME
Sono previste anche delle forme di incentivo all’assunzione:
-        i datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di un esonero contributivo previdenziale.
-        Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, per un massimo di dodici mensilità, di 350 euro mensili, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale. Per poterne beneficiare, i soggetti dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione.

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