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Occhio ai beneficiari: il riferimento contenuto nella norma è alle patologie e condizioni contenute nel decreto ministeriale 4 febbraio2022, che devono comunque essere certificate da un medico

Come anticipato, la Legge di Bilancio (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha prorogato il diritto allo smartworking previsto per i cosiddetti lavoratori fragili, portandolo fino al 31 marzo 2023.
La misura era stata introdotta originariamente nel 2020, dall’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n. 18, in piena emergenza COVID, per permettere ai lavoratori a rischio di contagio una maggiore tutela, lavorando da casa. La misura aveva poi subito successive proroghe, in misura abbastanza continua

ATTENZIONE AI BENEFICIARI


E’ importante una lettura attenta della norma, in riferimento in particolare ai beneficiari, poiché nelle varie proroghe della misura, ci sono state, nel tempo, variazioni al riguardo. Il testo della nuova proroga fino al 31 marzo 2023, fa infatti esplicito riferimento alle patologie contenute nel decreto ministeriale 4 febbraio2022, a differenza della proroga del DL Aiuti bis (DL115/2022) che, richiamando invece l’originario articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, prevedeva come beneficiari i lavoratori che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ma anche i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

LA NUOVA PROROGA A MARZO 2023


La nuova disposizione introdotta con la legge di Bilancio, che prolunga fino alla fine di marzo la misura, si riferisce invece ai lavoratori con patologie patologie e condizioni contenute nel decreto ministeriale 4 febbraio2022:
Fino al 31 marzo 2023
, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge   24   dicembre   2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come
definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione   della   retribuzione   in   godimento.   Resta   ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

I LAVORATORI FRAGILI

Notiamo quindi che i destinatari della misura sono esclusivamente coloro che abbiano una patologia o condizione tra quelle individuate nel decreto ministeriale 4 febbraio 2022, e che devono essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore. Riportiamo quindi quanto indicato nel decreto, in riferimento alle patologie e condizioni che consentono di accedere al beneficio:

1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e
condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
— trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

— trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapiaimmunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
— attesa di trapianto d’organo;
— terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
— patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
— immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,immunodeficienza comune variabile etc.);
— immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea adalto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici conrilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
— dialisi e insufficienza renale cronica grave;
— pregressa splenectomia;
— sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
— cardiopatia ischemica;
— fibrillazione atriale;
— scompenso cardiaco;
— ictus;
— diabete mellito;
— bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
— epatite cronica;
— obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno
una delle seguenti condizioni:

— età >60 anni;
— condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

COME COMUNICARE LO SMARTWORKING SEMPLIFICATO

Fino al 31 gennaio 2023 le relative comunicazioni per i soggetti "fragili" dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Smart working semplificato" per periodi di lavoro agile con durata "collocata" non oltre al 31 marzo 2023.
Dal 1 febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però "Lavoro agile".

Redazione

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