Menu

Tipografia


Nella sua circolare del 6 marzo l’INPS fornisce precisazioni sulla misura: in particolare vediamo quanto previsto per le lavoratrici caregiver di persone con disabilità grave

L’INPS è tornata, con una circolare annunciata (la n.25 del 6 marzo 2023), a fornire istruzioni in merito alle novità che sono state introdotte dalla legge di Bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ad Opzione Donna, ovvero la misura che prevede la possibilità, per le sole donne, di andare in pensione anticipatamente in caso di particolari situazioni, ovvero  per lavoratrici caregiver, per lavoratrici invalide (percentuale di invalidità di almeno il 74%) o per lavoratrici disoccupante, in presenza di specifici requisiti.

COS’È OPZIONE DONNA
Ricordiamo che Opzione Donna prevede la possibilità, per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, di andare in pensione anticipatamente se si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono caregiver
ovvero assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) sono invalide
con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate
o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli”.

PRECISAZIONI PER LE LAVORATRICI CAREGIVER
In merito alla categoria di lavoratrici “caregiver” che intendano usufruire dell’Opzione Donna per il prepensionamento, la circolare dell’INPS fornisce alcune precisazioni, che riportiamo di seguito.
-        Assistenza e convivenza: con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza.
Ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Su tale punto l’INPS richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010 dove vengono forniti chiarimenti sul concetto di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario.

-        Continuità nell’assistenza: INPS precisa che i sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
-        Verbali: Con riferimento allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.

-        Parenti entro il secondo grado: Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Per fare un esempio, la nuora della persona con handicap in situazione di gravità ha diritto alla opzione donna a condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestarle assistenza avendo compiuto 70 anni di età oppure essendo affetti da patologie invalidanti oppure essendo deceduti o mancanti.
Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un’esplicita definizione di legge, si fa riferimento alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278, emanato dal Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le Pari opportunità, recante “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”, che ha individuato le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Infine, l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (cfr. la circolare n. 155/2010).

PER PRESENTARE LA DOMANDA
Le richieste devono essere inoltrate tramite sito dell’INPS accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure tramite contact center o rivolgendosi a Patronati.
Nel caso in cui una lavoratrice caregiver abbia i requisiti richiesti e voglia sfruttare Opzione Donna, in sede di domanda di pensione, deve:
1. compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge.
Il requisito della convivenza viene accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessata degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, o l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) della richiedente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessata ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. riportare i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave, e allegarne il relativo documento.
Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. L’interessata dovrà quindi allegare il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza che ha accertato l’handicap.
Al verbale sono equiparati:
- l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 324/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423/1993, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 90/2014.
Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al pensionamento, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio (provvisorio) di handicap grave.
Con riferimento alla documentazione da allegare in merito, all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, nonché a ulteriori precisazioni in merito ai verbali di handicap grave, si rinvia alla circolare n. 33/2018, paragrafo 3, punti 7 e 8.

 ALTRE SPECIFICHE

La lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente deve dichiarare che, al momento della presentazione della domanda per accedere alla pensione in esame, i genitori,  il coniuge  o l’unito civilmente della persona con disabilità alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non possano prestare assistenza in quanto si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

In caso di patologie invalidanti dei genitori, del coniuge o della persona unita civilmente, la richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 32/2012).

TEMPISTICHE E DECORRENZA
Al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, le lavoratrici dipendenti e autonome conseguono la pensione decorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni illustrate nei precedenti paragrafi alla data di presentazione della domanda.

Per approfondire:

Messaggio INPS n° 467 del 01-02-2023

Legge del 29/12/2022 n. 197

Redazione

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione


Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy