Menu

Tipografia

Per la Cassazione non si può licenziare il lavatore disabile che utilizza i permessi della legge 104 per esigenze diverse da quelle di cura

E’ stata recentemente depositata una interessante ordinanza della Cassazione (la n. 20243/2020) che riguarda il tema dei permessi per i lavoratori disabili, previsti dalla Legge 104 (art.33 comma 3), e delle attività lecite durante queste assenze dal posto di lavoro.

In estrema sintesi, la Corte ha dichiarato, rispetto ad uno specifico caso, l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore disabile che aveva usufruito dei permessi retribuiti, in concomitanza con le festività, per viaggi in auto e spese. La Corte ha motivato questa decisione ricordando che i permessi per i lavoratori disabili hanno lo scopo di agevolare l'integrazione nella famiglia e nella società, consentendo al beneficiario di ristabilire l'equilibrio fisico e psicologico (e quindi non necessariamente attraverso attività di cura).

IL CASO SPECIFICO
Il caso riguarda un uomo, lavoratore con disabilità, licenziato per presunto abuso dei permessi previsti dalla Legge 104/92: secondo il datore di lavoro aveva allungato i giorni di assenza in concomitanza con delle festività, e al di fuori di esigenze di cura connesse alla sua condizione di invalido. Inoltre il datore di lavoro, supportato da prove documentali, contestava che le attività svolte dal lavoratore durante i giorni di permesso, come guidare l'auto per lunghi tratti e caricare la spesa, fossero incompatibili con il suo stato di invalidità e con le prescrizioni contenute nel verbale della Commissione medica per l'accertamento delle disabilità (che esclude la possibilità di fare uso di scale, di movimentare carichi, di usare macchine seminnoventi).
Di fronte al licenziamento, il lavoratore aveva quindi fatto ricorso, e prima di arrivare di fronte alla Cassazione, il caso era già stato esaminato dai giudici di primo e secondo grado, che già avevano riconosciuto illegittimo il licenziamento per giusta causa.

TUTELE DELL’ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 104
Nella sua disamina la Cassazione ricorda come l'art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 preveda, per il lavoratore che sia riconosciuto in stato di handicap grave (art.3 comma 3 legge 104/92), la possibilità di usufruire alternativamente di permessi giornalieri (due ore) o mensili (tre giorni), di scegliere - ove possibile - una sede di lavoro più vicina al domicilio, di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso. Nel ricordare che per questi soggetti è previsto, tra gli altri, anche il diritto di essere assistiti da familiari che possono godere di permessi lavorativi, la Cassazione precisa come la tutela ed il sostegno del portatore di handicap sono garantiti, come in questi casi, non solo mediante l'erogazione di prestazioni economiche dirette, ma anche attraverso varie forme di tutela indiretta, riconducibili alla logica della prestazione in servizi piuttosto che di benefici monetari immediati, che costituiscono un articolato sistema di welfare, anche familiare, connesso ai doveri di solidarietà sociale.

ESIGENZE DI SOCIALIZZAZIONE E FINALITA’ DELLA LEGGE 104
La Corte Costituzionale, ricorda la Cassazione nella sua ordinanza, ha avuto modo di sottolineare che l'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità, costituiscono "fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica" (sentenze n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003; cfr. altresì sentenza n. 213 del 2016).
La Cassazione ricorda come la Corte Costituzionale abbia inoltre rilevato che la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992 consiste nella tutela della salute psico-fisica del disabile, che costituisce un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

I PERMESSI AI FAMILIARI CHE ASSISTONO
In riferimento ai permessi fruiti dai familiari (art. 33, comma 3, della legge n. 104), la Cassazione ha ricordato come in precedenti sentenze la Corte stessa abbia affermato come l'assistenza non possa essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione ma debba necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente.
L'abuso quindi va a configurarsi solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare (Cass. n. 1394 del 2020, Cass. . 21529 del 2019; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 17968 del 2016; n. 9217 del 2016; n. 8784 del 2015). L'interesse primario cui è preposta la legge n. 104 del 1992 è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza al disabile che si realizzino in ambito familiare, attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura, pur dovendo scongiurarsi utilizzi fraudolenti dell'attività dei familiari che integrino l'abuso del diritto e violino i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 17968 del 2016).
La ratio della normativa, si ricorda, è quella di garantire alla persona disabile l'assistenza e l'integrazione sociale necessaria a ridurre l'impatto negativo della grave disabilità.

I PERMESSI DEL LAVORATORE CON LEGGE 104
La Cassazione ricorda come i lavoratori portatori di handicap, proprio perché svolgono attività lavorativa, sono gravati più di quanto non sia un lavoratore che assista un coniuge o un parente invalido.
Aggiunge quindi come la fruizione dei permessi, non può essere, dunque, vincolata necessariamente allo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, essendo - più in generale - preordinata all'obiettivo di ristabilire l'equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale.
La Corte sottolinea quindi come i permessi del lavoratore disabile debbano essere considerati diversamente da quelli del familiare che assiste, poiché i secondi devono necessariamente riferire le loro attività verso la persona svantaggiata, mentre l’obiettivo che la legge si pone per il soggetto con handicap è la sua integrazione sociale.

LA DECISIONE DELLA CORTE
Infine, nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, la Corte afferma che i permessi ex art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura.

Per approfondire:
Ordinanza n.20243/2020 della Corte di Cassazione

Sui questo argomento leggi anche:

Permessi Legge 104. La Cassazione ribadisce la necessità del nesso di assistenza alla persona disabile

Permessi da legge 104. Licenziamento legittimo se l’assistenza non copre tutto il tempo concesso

Legittimo licenziare chi usa impropriamente i permessi lavorativi ex Legge 104

Redazione


bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione














 

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy