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La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che aveva usufruito solo parzialmente del tempo concesso per l'assistenza al familiare disabile

Rispetto ai permessi di lavoro da L.104/92, una nuova sentenza della Corte di Cassazione conferma ancora una volta che l’uso improprio delle ore che il lavoratore dovrebbe destinare all’assistenza del congiunto disabile può essere punito con il licenziamento (un’altra sentenza in merito può essere letta qui).

Nello specifico, è stata depositata il 22 marzo scorso la sentenza 5574/16 della Cassazione che ha confermato il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che si era assentato usufruendo dei permessi retribuiti da Legge 104/92 non utilizzandoli però in modo corretto.

Motivo della conferma, l’uso del solo 17,5% dei permessi per l’effettiva assistenza del parente: il lavoratore, infatti, si era recato a casa del congiunto, rimanendovi per sole 4 ore. Ne era quindi seguito il licenziamento da parte dell’azienda per cui lavorava, con la motivazione che fosse evidente il disinteresse del lavoratore dai principi generali di correttezza e buona fede del contratto di lavoro.
L’utilizzazione dei permessi mensili “per scopi estranei a quelli per i quali sono concessi” – ovvero l’assistenza del familiare – è un comportamento che la Corte ritiene grave, e tale da determinare la perdita di fiducia del datore di lavoro nei successivi adempimenti, e idoneo a giustificare il recesso per giusta causa.

Nonostante il lavoratore si fosse recato, nei tre giorni concessi dai permessi, nell’abitazione del congiunto da assistere, la Corte non l’ha ritenuto sufficiente, dato che è emersa una irregolarità, sia in termini di fascia oraria, sia in termini di durata della permanenza.

Per approfondire
Il testo della sentenza del 22 marzo n. 5574/16

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Redazione

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