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I datori di lavoro devono dare priorità alle richieste di smart working ai lavoratori con figli fino a 12 anni o senza alcun limite di età nel caso di figli disabili con Legge 104. La stessa priorità è riconosciuta ai lavoratori caregiver

Il 31 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. L’obiettivo è quello di mettere in campo azioni per migliorare la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare, in particolare per i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o caregiver.

IN CASO DI DISABILITÀ
Lo schema di decreto in linea generale prevede, tra le altre cose, delle priorità da assegnare per lo smart working, qualora sia richiesto dagli interessati, ai lavoratori che abbiano in casa figli con disabilità o caregiver, sia nel caso che lavorino nel settore pubblico che in quello privato. Nel dettaglio, rispetto alla disabilità, sono due le misure:
-        priorità riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104.
-        priorità riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile alle richieste dei lavoratori che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e pertanto nulla.

ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
Il decreto introduce anche altre novità riguardanti, tra le altre cose, la maternità delle lavoratrici autonome, il nuovo congedo di paternità obbligatoria, il congedo per il genitore solo, ad esempio. Qui per punti le novità sulle tutele:
-        Congedo di paternità: il nuovo congedo di paternità è obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi. E’ fruibile dal padre lavoratore mel periodo di tempo che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.
E’ un diritto distinto e che si aggiunge al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
-        Congedo per genitori soli: per i nuclei familiari monoparentali, il congedo aumenta da 10 a 11 mesi spettanti al genitore solo.
-        Congedo parentale: Fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale. Al congedo parentale di 6 mesi totali si aggiungono 3 mesi, trasferibili tra i genitori e fruibili in alternativa tra loro, con una un’indennità pari al 30% della retribuzione. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%.
-        Età del figlio e congedo: viene aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori (anche adottivi e affidatari) possono usufruire del congedo parentale, con indennità
pari al 30% della retribuzione.
-        Indennità di maternità per libere professioniste: viene esteso il diritto all’indennità di
maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Per approfondire:


DIRETTIVA (UE) 2019/1158

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