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L’art. 5 del DL 111/2020 prevede due misure dedicate ai genitori lavoratori nel caso in cui il figlio convivente sia messo in quarantena obbligatoria per contatti scolastici

L’8 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 111/2020 contenente disposizioni urgenti relative all’avvio delle attività scolastiche. Per quanto riguarda le modalità di ripartenza in aula per gli studenti, rimandiamo al nostro articolo dedicato, mentre qui ci soffermiamo su una misura che riguarda in particolare i genitori lavoratori dei bambini e ragazzi che rientrano a scuola.

All’articolo 5, il DL si concentra infatti sulle assenze che il lavoratore dovrà fare nel caso in cui il figlio sia posto in quarantena obbligatoria per contatti scolastici. A questo riguardo, le domande che serpeggiano in questi giorni sono numerose: se mio figlio deve restare a casa da scuola in quarantena obbligatoria perché in aula si siano verificati casi di positività da Coronavirus, dovrò restare a casa dal lavoro anch’io. Quali saranno le tutele lavorative? Posso assentarmi? Come viene conteggiato quel periodo? Su questo interviene, appunto, l’articolo 5 del DL 111/2020 .

DIRITTO AL LAVORO AGILE O AL CONGEDO
Il decreto prevede che, nel caso di figlio minore di 14 anni a casa da scuola per quarantena disposta dalla ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, il genitore dipendente:
a)  possa svolgere il lavoro da casa per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio convivente.
Nel solo caso in cui non possa essere percorsa questa possibilità:
b) Nella sola ipotesi che il lavoro non possa essere svolto da casa in modalità agile uno dei due genitori  possa astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio. Durante questo periodo di congedo, il lavoratore avrà una retribuzione del 50%, e il periodo sarà coperto da contribuzione figurativa.

ACCESSO AI BENEFICI AD UN SOLO GENITORE
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure appena descritte o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
Entrambe le misure possono essere riconosciute per periodi compresi fino al 31 dicembre 2020.

Per approfondire:

Il testo del Decreto Legge 111/2020

Qui gli aggiornamenti emergenza Coronavirus

Redazione

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