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Nel decreto ministeriale dell'8 giugno il Ministero del Lavoro comunica l’importo rivalutato dal 1° luglio 2023. Vediamo anche come richiedere l’assegno di incollocabilità

Nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2023, n. 84, viene reso noto l'mporto per il 2023 dell’assegno di incollocabilità, che consiste in una prestazione economica erogata agli invalidi per infortunio o per malattia professionale, che non possano fruire dell’assunzione obbligatoria (art. 180 DPR 1124/65; art. 10 L. 248/76; art. 1, c. 782, L. 296/2006). ne riporta l'INAIL nella sua circolare n. 34 del 26 luglio 2023.


COS’E’ L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ - L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita. Ogni anno l’importo viene rivalutato sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dal 1° luglio 2023  l’importo è pari a 290,11 euro: l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.

REQUISITI – Per poter accedere a questa erogazione, la persona invalida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età non superiore ai 65 anni
- grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

COME FARE DOMANDA - Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza, e può farsi assistere da un patronato. .
La domanda deve contenere i dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.
In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.

La richiesta va inoltrata presso la Sede competente in base al suo domicilio o tramite:
- sportello della Sede competente
- posta ordinaria
- Pec (posta elettronica certificata).

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

Per approfondire:

Circolare INAIL n. 34 del 26 luglio 2023

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