Menu

Tipografia

La circolare INPS n. 88 pubblicata il 12 giugno 2019 fornisce chiarimenti sul rapporto tra disoccupazione, pensione e invalidità

Nella Circolare n. 88 del 12 giugno 2019, l’INPS affronta la questione della compatibilità tra le varie misure di pensione anticipata, Quota 100, Naspi e invalidità. In particolare, un punto importante è quello nel quale si chiarisce il tema della compatibilità tra assegno ordinario di invalidità civile ed assegno di disoccupazione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234.

INPS ricorda che l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede l’incompatibilità dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di questa disposizione, nella parte in cui la norma non prevede il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
La sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234 ha in pertanto stabilito che i lavoratori che fruiscono di assegno di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, hanno il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando la non cumulabilità delle due prestazioni.

Con la circolare n. 138/2011 l’INPS aveva quindi fornito le istruzioni operative per l’attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale dove inoltre viene precisato che, in caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.

In tale contesto, si chiarisce in quali termini opera la disciplina della decadenza dalla NASpI ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs n. 22/2015.
INPS precisa che la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata (Cfr. la circolare n. 134/2004)
Pertanto, in tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.
Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale di cui al menzionato articolo 11.

Per approfondire:

Il testo della circolare INPS

Sentenza Corte Costituzionale 19/22 luglio 2011 n.234


Potrebbe interessarti anche:

Requisiti pensione anticipata disabili
 
Reddito di cittadinanza disabili: arriva il ricorso collettivo di ENIL italia. Ecco come farlo


Redazione


Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy